SBLOCCA CANTIERI: COSA DOBBIAMO TENERE SOTTO CONTROLLO?
Dott.ssa Flavia Lombardi
In un periodo di congiuntura economica negativa, che ha comportato una contrazione del livello del PIL, gli appalti pubblici hanno assolto e assolvono tuttora un ruolo fondamentale nel cercare di invertire il trend del ciclo economico sostenendo la domanda, attraverso una mobilitazione di risorse.
La tematica degli appalti è sempre oggetto di dibattito politico e sociale, proprio perché fulcro di un ampio giro di affari. Ed infatti è notizia del 30 maggio 2019 l'emendamento al cd. "decreto sblocca cantieri", presentato al Senato ed avente ad oggetto il congelamento di molte norme del Codice Appalti fino al 31 dicembre 2020 al fine di "rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche".
L'emendamento è stato oggetto di discussione in quanto, per altro schieramento politico, prevedendo la liberalizzazione al 100% della possibilità di subappalti, sospendendo il divieto di superare la soglia del 30% dell'importo complessivo di lavori, servizi e forniture, l'emendamento rischia di essere "un aiuto all'illegalità, alla corruzione ed alla criminalità organizzata".
Al momento in cui si scrive è entrata da pochi giorni in vigore la legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Nell'ambito della situazione appena descritta si impone l'attenzione sui requisiti soggettivi che devono avere le imprese per poter partecipare alla gara d'appalto, prima e per poter eseguire il contratto, poi, anche e soprattutto alla luce dell'interesse pubblico che deve essere soddisfatto e della spendita del denaro pubblico per realizzarlo.
Specifiche disposizioni sono dedicate ad accertare l'idoneità professionale e la qualificazione dei contraenti privati, nonché ad assicurare la qualità della prestazione resa all'amministrazione. In particolare, la capacità tecnica dell'impresa può essere dimostrata attraverso dichiarazioni attestanti alcuni profili curriculari dell'impresa medesima (i servizi e le forniture effettuate nell'ultimo triennio, la attrezzature tecniche possedute, l'esito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante o, ancora, il rilascio di apposite certificazioni ambientali). La capacità economica e finanziaria dei soggetti esecutori di lavori pubblici deve essere provata secondo il sistema di qualificazione disciplinato dal regolamento di attuazione del Codice degli appalti, mentre, per le forniture e i servizi, può essere dimostrata attraverso la presentazione di dichiarazioni bancarie o di estratti relativi ai bilanci dell'impresa, o, ancora, di una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo a forniture e servizi realizzati nell'ultimo triennio e identici a quelli della gara.