RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ABBANDONATI SU STRADA PROVINCIALE. RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA.
Dott.ssa Stefania Cannavò
L'abbandono abusivo di rifiuti lungo le strade rappresenta oggigiorno un fenomeno sempre più diffuso, determinando non solo un grave degrado ambientale ma anche un pericolo per la circolazione dei veicoli. Nella maggior parte dei casi tale condizione è frutto di comportamenti scorretti e incivili dei cittadini, ma talvolta può essere connesso anche ad attività criminali in ambito ambientale.
L'ordinamento, a prescindere dalla causa che sta alla base del fenomeno, prevede una specifica disciplina.
In particolare, la questione è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, il cd. Codice dell'Ambiente e dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, il cd. Codice della Strada.
L'articolo 192 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede un generale divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e individua anche i soggetti che dovrebbero provvedere al loro recupero e smaltimento, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti abbandonati, l'articolo 184 del D. Lgs n. 152/2006 chiarisce che "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" sono da considerare rifiuti urbani.
Ma l'aspetto sicuramente più controverso è quello relativo all'individuazione del soggetto su cui incombe l'obbligo di rimozione e smaltimento, previsto dall'art. 192 già citato.
La norma individua il soggetto obbligato al ripristino anzitutto in colui che ha effettuato l'abbandono, ma è prevista anche una responsabilità solidale di altri enti, considerando che non è sempre agevole risalire all'autore dell'illecito. A tal proposito, se i rifiuti vengono abbandonati su una strada comunale, nulla questio, il Comune è responsabile della loro rimozione e dello smaltimento, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs n. 152/2006. Il problema, invece, si pone in caso di abbandono su strada provinciale. L'esatta individuazione dell'ente competente ha fatto sorgere numerose controversie tra i vari enti e un continuo palleggiamento di responsabilità e competenze.
Per risolvere il quesito è opportuno, però, leggere le norma del Codice dell'Ambiente in correlazione all'art. 14 del D. Lgs n. 285/1992.
Quest'ultimo dispone che "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi...".
L'art. 14 del D. Lgs n. 285/1992 rappresenta una norma speciale rispetto all'art. 198 del Codice dell'ambiente, per cui, come affermato dalla giurisprudenza "..Con riferimento alla fattispecie di insistenza dei rifiuti abbandonati sull'area di sedime di una strada, la norma dell' art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 , che prevede che gli enti proprietari delle strade (nella specie provinciali) provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, è speciale - e dunque prevale - rispetto all' art. 198 del d.lgs. 152/2006 , che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei comuni per la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani. Infatti, la pulizia della strada, interferendo direttamente con la stessa funzionalità dell'infrastruttura e con la sicurezza della viabilità, non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene), sul quale gravano speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione, doveri che rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili di dolo o colpa.". (T.A.R. Catania n. 800 del 2019; dello stesso tenore T.A.R. Salerno n. 2336 del 2016; T.A.R. Lecce n. 487 del 2008; T.A.R. Roma n. 7027 del 2009).
Quindi, appurata la prevalenza dell'art. 14 del Codice della strada rispetto alle norme del Codice dell'ambiente, si può affermare la responsabilità del soggetto e/o Ente proprietario o concessionario della strada circa la gestione e la pulizia, essendo ciò direttamente collegato alla funzionalità della stessa e alla sicurezza della viabilità. Infatti, la presenza di rifiuti sulle strade provinciali, soprattutto se si tratta di ingenti cumuli, interferisce con il loro regolare utilizzo, nonché con la normale circolazione veicolare.
Pertanto, stando alla lettera dell'art. 14 D. Lgs. 285/1992, in caso di abbandono di rifiuti su strada provinciale, "non può negarsi che l'Amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare tutte le misure e cautele opportune e necessarie quanto meno per eliminare tali rifiuti, di cui peraltro non può neppure negarsi la pericolosità oltre che per l'ambiente, anche per la stessa circolazione stradale, tale obbligo deriva direttamente dall'obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada, oltre che dalla previsione dell'art.14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285...", (Consiglio di Stato n. 3256 del 2012). A ciò si aggiunge un altro aspetto preso in considerazione dal Consiglio di Stato, secondo cui "sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe, come già osservato in giurisprudenza, l'occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale. È soltanto l'ente proprietario o gestore della strada che, infatti, può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare "in sicurezza", come vuole il Codice, la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie." (Consiglio di Stato n. 2677 del 2011).
Con queste sentenze il Consiglio di Stato segna un'importante svolta in materia di rifiuti, ed esattamente in materia di riparto di competenza tra Comune e Provincia, affermando la totale competenza della Provincia nell'attività di manutenzione, gestione e di pulizia di strade provinciali e relative pertinenze.