IL REATO DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA. IL CASO BRUNO CONTRADA E LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SS UU N. 8544/2020
Avv. Anna Adele Giancristofaro
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 24.10.2019 (dep. 3.3.2020) n. 8544 ha espresso, in definitiva, un rivoluzionario principio di diritto in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ovvero che Bruno Contrada è "figlio unico".
Prima di passare all'analisi di tale sentenza di legittimità è d'uopo soffermarsi sul concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso nasce dal combinato disposto di una norma di parte generale, l'art. 110 c.p., con una di parte speciale, l'art. 416-bis c.p. L'art. 110 c.p. disciplina il concorso di persone nel reato (cd. concorso eventuale) secondo cui "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti". Mentre, l'art. 416-bis c.p. rientra tra i reati associativi ed è stato introdotto nel codice penale, tra i delitti contro l'ordine pubblico, con la c.d. L. Legge Rognoni-La Torre del 1982 n. 646, al fine di estendere la punibilità anche a quelle condotte non rientranti nell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. Infatti, la nuova fattispecie punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone e prevede l'individuazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali si è di fronte ad un'associazione avente tali caratteristiche.
Trattasi di "reato accordo" in quanto la fattispecie risulta integrata per il solo fatto dell'associazione in sé, a prescindere dalla effettiva realizzazione dei reati-scopo.
Affinché possa dirsi integrata tale figura delittuosa è necessario che un soggetto entri a far parte in maniera stabile di una compagine organizzata (cd. intraneus), al fine di attuare un programma criminoso, assumendo all'interno della stessa un certo ruolo.
Quanto all'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo specifico ovvero la coscienza e volontà di entrare a far parte dell'associazione mafiosa in maniera stabile e permanente (c.d. affectio societatis) e di realizzare i suoi scopi ultimi.
Nel tempo ci si è chiesti se sia possibile ravvisare un concorso eventuale ex art. 110 c.p. nel reato di associazione mafiosa da parte di un soggetto che non sia membro stabile dell'organizzazione (c.d. extraneus), ma tuttavia fornisca un contributo al suo interno.
Tale possibilità, inizialmente, era stata esclusa dalla giurisprudenza poichè ella riteneva che ogni ipotesi di contributo causale dato all'associazione fosse assorbita già dalla fattispecie prevista dall'art. 416-bis c.p. o da altre norme incriminatrici.
Solo nel 1994, con l'ormai celebre sentenza "Demitry", è stata accolta la tesi favorevole alla configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso per quei soggetti che, pur non facendo parte del sodalizio criminoso, tuttavia fornivano occasionalmente un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita e di poter perseguire i propri scopi (Cass. pen., SS.UU. del 5.10.1994 n. 16). Tale pronuncia ha avuto il merito, poi, di delineare la differenza tra il partecipe all'associazione, che è inserito nell'associazione in maniera stabile ed è mosso da affectio societatis rispetto al concorrente eventuale, il quale compie occasionali condotte agevolative ed è carente di affectio societatis.
L'indirizzo esposto, tuttavia, è stato, successivamente, contrastato dalla pronuncia Villecco (Cass. pen., sez VI del 23 gennaio 2001 n. 3299), che escludeva la configurabilità del concorso esterno, di fatto equiparando la condotta del concorrente a quella del partecipe al sodalizio.
Tale linea di pensiero è stata, poi, superata grazie ad un nuovo intervento della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU. del 2003 n. 22327,Carnevale), la quale ha ammesso la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa definendo il concorrente esterno come colui che, privo dell'affectio societatis sceleris, forniva un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere occasionale o continuativo, dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione.
L'indirizzo ermeneutico su esposto ha trovato, poi, conferma nella successiva pronuncia, la quale ha ulteriormente specificato che la condotta dell'extraneus doveva concretarsi in un contributo causale effettivo sul piano materiale, non essendo sufficiente una causalità psichica c.d. "da rafforzamento" dell'organizzazione (Cass. pen. SS.UU. del 12 luglio 2005 n.33748, Mannino).
Infine, bisogna tener conto di due significative pronunce di legittimità, le quali hanno posto l'accento su di un'ulteriore connotazione circa il concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il suo carattere permanente (Cass. Pen., Sez. V del 2012 n. 15727, Dell'Utri; Cass. pen. sez. I del 1 luglio 2014 n. 28225, Dell'Utri bis). Secondo l'indirizzo citato, infatti, confermato anche dalla successiva giurisprudenza, il concorso esterno nell'art. 416-bis c.p. doveva essere ricondotto alla categoria dei reati di durata. In particolare, l'extraneus all'organismo mafioso doveva offrire una disponibilità protratta nel tempo (Cass. pen., sez. V del 14 giugno 2018 n. 45840).
Dopo tale breve excursus giurisprudenziale relativo al reato in esame, risulta doveroso ripercorrere le tappe della vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista Bruno Contrada fino alla famigerata sentenza della CEDU del 14 aprile 2015.
Bruno Contrada era un ex funzionario, un agente segreto ed ex poliziotto italiano, nonché dirigente generale della Polizia di Stato, numero tre del Sisde, capo della squadra mobile di Palermo e capo della sezione siciliana della Criminalpol.
Egli è stato accusato di numerosi gravi fatti di costante supporto a Cosa Nostra e di molteplici specifici favori a boss di rilievo ed è stato arrestato il 24 dicembre 1992.
Dopo essere stato assolto in appello, è stato condannato nel 2007 in via definitiva dalla Cassazione a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi del combinato disposto degli artt.110 e 416-bis c.p. e nel 2012 ha finito di scontare la pena.
Nel luglio del 2008 la difesa di Contrada ha adìto la CEDU ovvero la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di un somma a titolo di risarcimento per danni morali sulla scorta di tali motivazioni: Bruno Contrada, in base all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani, che stabilisce il principio del "nulla pena sine lege", non avrebbe dovuto essere condannato perché "il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all'epoca in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato".
Il 14 aprile 2015, i giudici di Strasburgo, in accoglimento delle richieste di parte ricorrente, hanno, pertanto, statuito che Bruno Contrada non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa perché, all'epoca dei fatti (1979-1988), il reato non "era sufficientemente chiaro e il ricorrente non poteva conoscere nello specifico la pena in cui incorreva per la responsabilità penale che discendeva dagli atti compiuti", posto che le gravi condotte di Contrada erano anteriori alla sentenza Demitry del 1994 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. IV, sentenza 14 aprile 2015 n.3, Contrada c. Italia).
Pertanto, nel giugno 2015, è iniziata la revisione del processo di Contrada, poi respinta il 18 novembre 2015. La difesa di Contrada ha, così, presentato istanza di revoca della condanna, rigettata dalla corte d'appello di Palermo e, infine, accolta nel 2017 dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato "ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza di condanna", dando seguito alla sentenza della CEDU che aveva condannato l'Italia. La Corte di Cassazione ha, quindi, posto fine alla vicenda perché il fatto non era previsto come reato all'epoca degli eventi contestati, in accoglimento della sentenza di Strasburgo.
Orbene, sulla scia di tale vicenda, ci si è chiesti se i c.d. "fratelli minori" di Bruno Contrada ovvero tutti coloro che, come lui, sono stati condannati in via definitiva per aver posto in essere delle condotte rientranti nel concorso esterno in associazione di stampo mafioso prima del 1994, possano giovare degli effetti della sentenza della Corte EDU del 2015 n.3.
Per risolvere l'annosa questione si è ritenuto opportuno chiedere l'intervento delle SS.UU. di Cassazione, le quali si sono pronunciate con sentenza del 2020 n. 8544.
Tale pronuncia prende spunto da una questione nella quale il ricorrente (Genco Stefano) veniva condannato dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo nel 1999 alla pena di anni 4 di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Il ricorrente aveva, così, avanzato istanza di revisione "europea" della sentenza di condanna, resa irrevocabile nel 2000, ai sensi dell'art. 630 c.p.p. Tale istanza, però, era stata respinta Corte d'Appello di Caltanissetta perché ritenuta infondata sulla base delle seguenti motivazioni: non sono estensibili a terzi gli effetti della sentenza emessa nel 2015 dalla CEDU nel caso Contrada c. Italia.
A fronte di tale rigetto, dunque, il ricorrente ha presentato ricorso al giudice di legittimità. Investita del ricorso, la VI sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 2019 n. 21767, ha rimesso alle SS.UU. la decisione circa la questione relativa alla portata e alla estensione erga alios della sentenza del 2015 della CEDU.
Le SS.UU., al riguardo, si sono così pronunciate: "i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata".
Dunque, tutti coloro che sono stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p., per fatti antecedenti all'intervento delle SS.UU. Demitry del 1994, non possono valersi della sentenza europea della Corte di Strasburgo del 14 aprile 2015, poiché tale pronuncia non appare suscettibile di produrre effetti erga omnes.
In definitiva, quindi, è come se fosse una pronuncia a sé; ecco spiegato il motivo per il quale Bruno Contrada è stato definito "figlio unico".
Sicuramente non finirà qui in quanto l'Avvocato della parte ricorrente ha già annunciato che farà ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pertanto, attendiamo l'evolversi della questione.