QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DEI REFERENDUM SU EUTANASIA E CANNABIS

01.03.2022

Raffaele Ciampa

La Corte costituzionale si è espressa, con la nota del 15 febbraio 2022, dichiarando inammissibile il referendum sull'eutanasia e successivamente, in data 16 febbraio 2022, ha rigettato anche quello sulla depenalizzazione della cannabis. Prima di commentare i motivi sarebbe meglio fare un ripasso della disciplina.

Il referendum è un istituto giuridico italiano che costituisce uno degli strumenti, insieme alla petizione (Art.50 Cost.) e al disegno di legge di iniziativa popolare (Art. 71 Cost.), garantisce la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del Paese, considerata (ex art. 3 Cost.) quale diritto inviolabile.

All'interno del nostro ordinamento abbiamo varie tipologie di referendum:

  • il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (articolo 75 della costituzione);
  • il referendum sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (articolo 138);
  • il referendum riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (articolo 132 comma 1);
  • il referendum riguardante il passaggio da una Regione a un'altra di Province o Comuni (articolo 132 comma 2);
  • il referendum riguardante gli statuti regionali (articolo 121),
  • il referendum regionale nella forma abrogativa o consultiva (articolo 123)

Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.

La disciplina normativa dei requisiti e del procedimento è costituita, oltre che dalla Costituzione, anche dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e da sentenze della Corte costituzionale della Repubblica.

Il referendum abrogativo è disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione, il quale ci dice che: 500'000 elettori o 5 consigli comunali possono proporre all'elettorato "l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge", dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per "atto avente valore di legge" un decreto legge ,approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento, o un decreto legislativo ,adottato dal governo su delega parlamentare. Successivamente essere depositata nella cancelleria dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque non nell'anno anteriore alla scadenza delle Camere e nei sei mesi successivi alle relative elezioni, per evitare inopportune sovrapposizioni tra le diverse consultazioni popolari. Se supererà il controllo dell'Ufficio centrale, si dà avvio al giudizio di ammissibilità attribuito alla Corte costituzionale dalla l. cost. 1/1953: la Corte deve verificare "se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 Cost. siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso" (cfr. art. 2 l. cost. 1/1953) . Qualora la Corte dovesse ritenerlo ammissibile, il quesito sarà sottoposto a votazione da parte dei cittadini e se supererà Il quorum, cioè il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione affinchè il referendum sia valido, abrogherà la disposizione oggetto del quesito.

L'articolo 75 comma 2 della Costituzione dice che non possono essere oggetto dei referendum abrogativi: " le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali".

Il primo referendum abrogativo si tenne nel 1974 e riguardò l'istituto del divorzio che si concluse con la vittoria del "no".

Tornando ai temi attuali il referendum sull'eutanasia era rubricato così:

""Volete voi che sia abrogato l'art, 579 cp (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni."; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano".

Il testo attuale dell'articolo 579 codice penale con le relative abrogazioni referendarie - OMICIDIO DEL CONSEZIENTE prevede

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

7. Contro una persona minore degli anni diciotto;

8. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

9. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].

L'eventuale abrogazione parziale della norma penale in parola, nei termini emarginati dal quesito, avrebbe fatto venir meno il divieto assoluto dell'eutanasia, consentendola limitatamente alle forme previste dalla legge 219/2017 in materia di consenso informato.

Ed a stata proprio la Corte Costituzionale ad avviare di fatto un dibattito pubblico sull'eutanasia e il suicidio assistito quando nel 2019 era intervenuta sulla morte di "DJ Fabo", stabilendo che a determinate condizioni non è punibile una forma di eutanasia definita assistenza al suicidio, cioè quando una persona di fatto permette a un'altra di suicidarsi.

Alla luce di ciò credo che la corte abbia dichiarato l'inammissibilità del referendum poiché essendo abrogativo e quindi eliminando quelle parti dell'omicidio del consenziente, poteva consentire ad esempio
che un adulto ne potesse uccidere un altro in buona salute solo perché richiesto dal secondo. Invece avrebbero dovuto prevedere questa ipotesi solo nei casi stringenti, come ad esempio ha affermato la cassazione nel caso Englaro 21748/2007 cioè: (1) che deve trovarsi in uno stato irreversibile ove non c'è possibilità di miglioramento e (2) "che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della volontà del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona". e impossibilità di miglioramento. Il problema sollevato dalla corte è che secondo me non potevano far passare quell'articolo del codice penale così come sarebbe diventato, infatti dovrebbe prendere in considerazione le precise condizioni del "candidato" tali da rendere la vita non più dignitosa che come affermato dalla Consulta nel caso di Dj fabo sono: (1) patologia irreversibile, (2) se tale patologia le provoca sofferenze fisiche o anche solamente psicologiche per lei intollerabili, (3) se la persona è pienamente capace di decidere liberamente e consapevolmente, (4) e se è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale stato di coma irreversibile e soprattutto senza alcuna possibilità di miglioramento. Lo strumento più adatto sarebbe quello della legge statale che riprenda le indicazioni dettate dalla Corte.

Per quanto riguarda il referendum sulla cannabis era rubricato:

<<Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", limitatamente alle seguenti parti:
articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all'inciso "coltiva";
articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole "la reclusione da due a 6 anni e";
articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;"?>>.

Il problema è che per l'art. 73 comma dalle condotte indicate qui, il quesito prevedeva di abrogare la parola «coltiva» e nella parte in cui diceva "qualsiasi pianta " e quindi non facendo esclusivamente riferimento alla cannabis, avrebbe permesso la legalizzazione di altre sostanze stupefacenti quindi non rispettava i quesiti di coerenza ed omogeneità del quesito. Magari la soluzione in questo caso, potrebbe essere quella di una legge statale che ne preveda l'applicazione nei casi specifici riguardanti la cura,la prevenzione e la riabilitazione.