PUO' IL LIKE AD UN POST INTEGRARE IL REATO DI "ISTIGAZIONE ALL'ODIO RAZZIALE" EX ART. 604 BIS C.P.?
Raffaele Ciampa
La Corte di cassazione il 9 febbraio con la sentenza 4534/2022 ha respinto il ricorso contro una misura cautelare disposta dal Gip, per il reato di istigazione all'odio razziale. Il caso in specie riguardava l'attività social di un soggetto che ha messo like su facebook ad alcuni post antisemiti, in cui la comunità ebraica veniva additata come nemica dove c'erano riferimenti sul negazionismo dello Shoah. Successivamente questo soggetto è stato sottoposto alla misura cautelare dal Giudice delle Indagini Preliminari perché a detta di quest'ultimo con questa sua attività aveva violato l'art. 604 bis del c.p. "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione".
Questo articolo punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.
E vieta inoltre le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori. E all'ultimo comma, punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Essendo un reato di pericolo concreto, il giudice dovrà valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.