PROMESSA DI MATRIMONIO: INFRANGERLA PUO' COMPORTARE UN RISARCIMENTO DANNI

01.04.2021

Dott.ssa Deborah Di Carlo

Infrangere una promessa di matrimonio può implicare l'obbligo di risarcimento dei danni.

Nel caso di specie Tizio e Caia, dopo 5 anni di fidanzamento, fissavano il matrimonio al 18.12.20 e, dopo 6 mesi di preparativi, prenotavano la location per il ricevimento, pagavano il catering, acquistavano abiti, fedi, fiori, sostenevano tutte le spese inerenti all'organizzazione. Il 16.12.20 due giorni prima del matrimonio Tizio comunicava a Caia la sua volontà di non sposarsi, senza alcun giustificato motivo.

La risoluzione del caso in esame impone un breve cenno all'istituto della promessa di matrimonio di cui all'art. 79 c.c. La promessa di matrimonio può essere fatta dai soggetti vicendevolmente per atto pubblico (art. 2699 cc) o per scrittura privata (art. 2702 c.c.) da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84 cc, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione ai sensi dell'art. 96 c.c.

Ai sensi dell'art. 79 c.c. la promessa di matrimonio non obbliga i soggetti a contrarlo. Difatti la scelta di contrarre matrimonio è un atto di liberalità incoercibile. Di conseguenza colui che, come Tizio in questo caso, recede ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 c.c. Tale responsabilità consiste nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Di contro, però, il soggetto non può rispondere della generale responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., e ancora meno, dell'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (Cass, Sez. VI, n.9 del 2012).

In particolare, quindi, l'art. 81 c.c. obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguire la promessa a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese sostenute e le obbligazioni contratte a causa della promessa. A questo punto è possibile notare come siano presenti due diritti e due interessi contrapposti.

Da un lato vi è la posizione di Tizio con la sua piena libertà di scelta se contrarre o meno matrimonio che non può certo essere limitata se non addirittura condizionata dalla prospettiva di un risarcimento danni da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. o dalla possibilità di dover risarcire un danno non patrimoniale. Dall'altro lato, però, vi è la posizione di Caia che, credendo nella fattiva realizzazione del matrimonio, ha investito tempo e denaro nella sua organizzazione. In virtù delle due posizioni contrastanti e di un giusto bilanciamento di interessi, la Corte nella Sent. n. 9/2012 ha dichiarato, in linea con l'art. 81 c.c., che il soggetto ricusante di eseguire la promessa abbia l'obbligo di risarcire l'altra parte per le spese sostenute e le obbligazioni contratte.

Alla luce della disamina fattuale, normativa e giurisprudenziale è possibile affermare che Caia potrà proporre domanda di risarcimento danni nei confronti di Tizio per il danno subito dalle spese e dalle obbligazioni contratte, in particolare relative all'acquisto dell'abito, delle fedi, alla prenotazione dei fiori e del ristorante per il ricevimento, e tale domanda dovrà essere proposta entro il termine di un anno dal rifiuto di contrarre matrimonio (ex art. 2964 c.c.). (entro il giorno 16.12.21). Tizio a sua volta sarà obbligato a risarcire Caia per le spese inerenti all'organizzazione ai sensi dell'art. 81 c.c.