LA PRESTAZIONE ARTISTICA NEI RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO
Dott. Simone Rossi
Quando si parla
di lavoro nello spettacolo, occorre partire innanzitutto da una delimitazione
del settore di indagine e, in particolare, dal tentativo di individuare sia il
tipo di prestazione a cui si fa riferimento sia la categoria dei lavoratori
destinatari della disciplina speciale [1].
Con riferimento alla prestazione artistica, essa viene definita dalla Legge 8 gennaio 1979, n. 8[2] come quella prestazione consistente in un'attivita' che prende origine dal senso artistico e dalla tecnica individuale propria e tipica dell'artista.
Ed invero, l'opera artistica risulta caratterizzata da alcuni tratti particolari i quali non possono essere ricondotti ne' alle professioni intellettuali ne' alle mere prestazioni fisiche che, nel corso del tempo, non hanno agevolato l'inquadramento della prestazione nell'ambito delle due categorie contrattuali del lavoro autonomo e dei rapporti di lavoro subordinato.
Considerando l'iter evolutivo che ha condotto alla definizione progressiva dell'attuale conformazione della disciplina del diritto dello spettacolo - il quale e' stato il frutto di un complesso dibattito nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza - occorre soffermarsi su due rilevanti interventi legislativi[3].
Il primo degli interventi richiamati risale alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso ed e' rappresentato dal D.Lgs. n. 708/1947 il quale ha trasformato la Cassa nazionale di assistenza lavoratori dello spettacolo, istituita con contratto collettivo nel 1934, in Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). L'ente pubblico in questione venne disciplinato con il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 26 e, nell'anno 1967 quando venne promulgata la prima legge di riforma organica delle attivita' musicali: la legge 14 agosto 1967, n. 800 (c.d Legge Corona). Quest'ultimo intervento legislativo ha disciplinato gli enti musicali del settore dello spettacolo, ovvero gli enti lirici, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistiche, le modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, introducendo la disciplina del collocamento dei lavoratori dello spettacolo.
Tale novella legislativa prendeva in considerazione la fondamentale funzione sociale svolta dall'attivita' lirica e concertistica, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 Cost., ai sensi del quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
Sebbene il momento costitutivo del rapporto di lavoro, la natura dei rapporti di lavoro e la tutela previdenziale del lavoratore artista vennero incisi dalla Legge Corona, in nessun caso il legislatore ha tentato di introdurre una definizione precisa di prestazione artistica.
Autorevole dottrina ha ritenuto che la definizione di prestazione artistica possa coincidere con quella di esibizione di contenuto tecnico-artistico, finalizzata ad interpretare o rappresentare un determinato testo letterario o musicale originario o derivato, idonea a rendere una funzione di educazione, diffusione o anche divertimento del pubblico a cui e' rivolta.
Tuttavia, la concezione in questione non appare idonea a definire i caratteri del lavoro artistico. Ed invero, cio' che puo' desumersi dal rapporto di lavoro, anche ai fini dell'esercizio del potere direttivo del datore, non e' tanto l'attivita' interiore di interpretazione o di ispirazione propria dell'artista, quanto l'esecuzione o l'attivita' interpretativa che si estrinseca in un determinato comportamento e che si inserisce in un contesto aziendale.
Occorre inoltre ribadire che il lavoro artistico va considerato un settore che compone e caratterizza il lavoro nello spettacolo tuttavia non lo esaurisce: cio' in quanto sussistono delle forme di lavoro artistico non interpretative ma creative non indirizzate ad uno spettacolo pubblico (come ad esempio, l'attivita' del pittore), sia in quanto la categoria dei lavoratori dello spettacolo ricomprende anche professionalita' che non presentano le caratteristiche del lavoro artistico.
Ai fini esemplificativi, non puo' essere considerato artista colui che svolge un lavoro tecnico professionale nel generico campo dello spettacolo eppure la disciplina contrattuale che viene applicata ricade nell'ambito del lavoro nello spettacolo in ragione della funzionalita' della prestazione ad un complesso aziendale finalizzato alla produzione di eventi spettacolari.
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[1] Sul punto BATTELLI E., Diritto privato dello spettacolo. Opere, contratti, tutele, Milano, 2020, p. 89.
[2] La norma in questione si riferisce a registi, scenografi, cantanti, direttori d'orchestra, concertisti, coreografi, ballerini solisti.
[3] In merito si veda SCOZ G., Il lavoro nello spettacolo. Aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali, Milano, 2013, p. 38.