PRESCRIZIONE: QUALI PROSPETTIVE

01.06.2020

Dott.ssa Deborah Di Carlo

La prescrizione è una modalità di estinzione del reato che si realizza quando, per effetto del trascorrere prolungato del tempo, lo Stato esaurisce il proprio interesse a perseguire la pretesa punitiva di un soggetto in relazione ad un determinato reato. Un istituto che trova la sua garanzia sia nella Costituzione (artt. 24, 27, 111) sia nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6).

La normativa di riferimento nazionale è data dagli artt. 157 - 161 c.p. e dalla L 103/2017 (c.d. " Riforma Orlando"), che ha disciplinato i rapporti tra vicenda estintiva del reato e del processo ed ha introdotto due nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione decorrenti dalla sentenza di condanna in primo ed in secondo grado; vi è, inoltre, la L. 3/2019 (c.d. " Riforma Buonafede") che ha riformato la disciplina della prescrizione prevedendo un blocco della stessa dopo la sentenza di primo grado ( seppur di assoluzione) o dopo il decreto penale di condanna, sino all'esecutività della sentenza definitiva del giudizio o all'irrevocabilità del decreto stesso.

Per comprendere se un determinato reato è prescritto o meno, occorre determinare il tempo di prescrizione, ovvero l'arco temporale trascorso il quale l'ordinamento perde il proprio interesse a perseguire la pretesa punitiva. A tal fine è necessario individuare il dies a quo, il giorno dal quale far partire il termine di prescrizione, ed il dies ad quem, il giorno entro il quale la prescrizione è da ritenersi maturata e produttiva del suo effetto estintivo del reato.

Il termine della prescrizione, ai sensi dell'art. 157 c.p., si determina in base alla pena massima prevista dalla fattispecie di reato di riferimento; detto termine può subire una sospensione o una interruzione ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p.

La legge stabilisce che il corso della prescrizione resta sospeso nei casi di richiesta di autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudizio, impedimento delle parti e dei difensori, oppure su richiesta dell'imputato o del suo difensore. Ove l'impedimento portato dall'imputato o dal suo difensore sia legittimo, la sospensione non può superare i sessanta giorni. Inoltre si verifica la sospensione del procedimento penale quando l'imputato è assente, quando si devono disporre le notifiche per l'udienza preliminare e nei casi delle rogatorie all'estero (art. 159 c.p). In tutti i casi descritti, la prescrizione resta sospesa insieme al procedimento, implicando che il tempo da calcolare viene fermato e ricomincia a decorrere da dove era stato sospeso. Si evidenzia altresì che, per impedire che molti reati cadano in prescrizione, con la riforma Orlando le sentenza di condanna non definitive sono state elevate a cause speciali di sospensione del decorso della prescrizione, come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 159 c.p..In particolare la prescrizione è sospesa dal momento del deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il successivo grado di giudizio, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Sono previste poi ipotesi di interruzione della prescrizione giustificative di un ulteriore decorso dei termini. Le cause di interruzione sono molteplici, infatti ai sensi dell'art. 160 c.p. le più frequenti sono:

  • l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella che convalida il fermo o l'arresto;
  • l'interrogatorio davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria;
  • il provvedimento del giudice che fissa l'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • la richiesta di rinvio a giudizio;
  • il decreto che fissa l'udienza preliminare;
  • il decreto che fissa l'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  • il decreto che dispone il giudizio immediato;
  • il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

Ai sensi dell'art. 161 c.p. inoltre l'interruzione della prescrizione non potrà determinare l'aumento di più di un quarto del periodo di prescrizione previsto in origine.

Il primo gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma sulla prescrizione la cui maggiore novità inerisce l'interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna. Secondo l'attuale disciplina, infatti, il decorso della prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso e non si blocca fino a quando non viene emessa la sentenza. La riforma prevede che i termini di prescrizione dei reati consumati e tentati restino invariati, ove in particolare nei reati consumati il termine decorre dal momento in cui è stato consumato il reato, mentre nei reati tentati il termine decorre dal momento in cui è terminata l'attività dell'imputato. Per quanto riguarda invece i reati continuati il termine decorrerà dal giorno in cui è cessata la continuazione e non più dalla commissione di ciascun reato.

Il 13 febbraio 2020 è stato presentato il c.d. Lodo Conte Bis dinanzi al Consiglio dei Ministri. Il provvedimento che si inserisce nel disegno di riforma del processo penale, è volto ad introdurre una sorta di doppio binario tra imputati condannati e imputati assolti in primo grado, pur mantenendo inalterato il nuovo dies ad quem della prescrizione adottato dalla riforma Bonafede. Si tratta di un'ipotesi di sospensione in primo grado nei casi di sentenza di condanna, mentre in caso di assoluzione (art. 530 c.p.) la sospensione non si applica e continua il decorso dei termini, salvo l'ipotesi in cui la prescrizione scada entro un anno e il P. M. appelli il provvedimento. Si ha quindi una nuova forma di sospensione che avrà efficacia dalla pronuncia della sentenza di primo grado ovvero dall'emissione del decreto di condanna e fino alla data di esecutività della sentenza definitiva o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

Com'è noto la prescrizione tutela il cittadino dall'essere perseguito penalmente per un tempo indeterminato. Appare pertanto evidente, come del resto pacifico nella dottrina e giurisprudenza nazionale, che la prescrizione abbia natura di diritto penale sostanziale e non certo processuale, con l'effetto che ogni modifica alla relativa disciplina genera un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p..In particolare la riforma in commento si applicherà, ai sensi dell'art. 2, comma 1 c.p. (principio dell'irretroattività della norma penale sfavorevole), solo ai fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Ciò a garanzia della ragionevole durata del processo che trova fondamento anche negli artt. 111 della Costituzione e 6 della CEDU.