TRASFERIMENTO COATTIVO DELLA PROPRIETA' DEI BENI MOBILI REGISTRATI
Dott. Giovanni Maddaloni
Prima di trattare i casi e le modalità nei quali è possibile chiedere ed ottenere il trasferimento coattivo della proprietà dei beni mobili registrati, pare opportuno chiarire quali siano questi beni e la relativa disciplina.
I beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 2683 c.c., sono:
- le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli autoveicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Sebbene questa tipologia di beni nel nostro Codice Civile non costituisce una categoria autonoma - prevedendo, infatti, all'art 812 c.c. solo i beni immobili e i beni mobili - essa gode di una regolamentazione giuridica propria ex art. 815 c.c..
Le vicende giuridiche (compravendite, ipoteche, fermi amministrativi, sequestri ecc.) afferenti i beni mobili registrati, così come i beni immobili, sono trascritte, iscritte o annotate in pubblici registri volte a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa. La forma degli atti, così come per i beni mobili, è libera.
Il contratto di compravendita di un'autovettura, ad esempio, si perfeziona con il mero consenso traslativo delle parti - venditore e acquirente - legittimamente manifestato (ex art 1376 c.c.).
Pertanto, per il trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati non occorre la forma scritta ad substantiam - ossia a pena di nullità - ma è sufficiente la forma orale.
"... la forma scritta, sia pure non richiesta ai fini della validità ed efficacia degli atti, si rende necessaria per assolvere l'obbligo di rendere pubblici gli acquisti dei beni mobili registrati a mezzo della trascrizione e per conseguirne l'effetto dell'opponibilità, previsto dall'art. 2644 c.c. ..." (cfr. Giudice di Pace di Caserta, Sez. I, sentenza del 01 luglio 2009).
L'onere della trascrizione del trasferimento della proprietà nei pubblici registri (c.d. passaggio di proprietà) è a carico dell'acquirente che deve avanzare istanza al competente ufficio del PRA entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata (art. 94 Codice della Strada).
Fino a quando l'acquirente non ottempera al prefato onere, il venditore ufficialmente ancora proprietario risponde di eventuali danni cagionati dal veicolo, nonché del pagamento della tassa automobilistica e delle sanzioni amministrative, nonostante non abbia più la disponibilità del bene.
Il venditore ancora proprietario al PRA, in caso di omessa trascrizione dell'acquirente, può tutelare la propria posizione giuridica adendo l'Autorità Giudiziaria, affinché riconosca con sentenza il trasferimento della proprietà ed ordini la trascrizione della stessa al PRA, realizzando così il trasferimento coattivo della proprietà (artt. 2908, 2932 e 2684 n. 6 c.c.).
Competente è il Giudice di Pace del luogo di residenza o domicilio del acquirente oppure del luogo in cui la vendita è avvenuta (c.d. forum contractus), per i veicoli di valore inferiore a € 5.000,00, mentre è competente il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del acquirente oppure del luogo in cui la vendita è avvenuta per i veicoli di valore superiore a € 5.000,00.
"... Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale. (Cass. 20/04/2016, n. 7771; nel medesimo senso Cass. 11/04/2016, n. 8415, richiamata dalla sentenza impugnata). ..." (cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, ordinanza del 06 marzo 2020 n. 6385).
Nel corso del giudizio, quindi, l'attore potrà dimostrare l'avvenuta vendita anche con prova testimoniale, essendo il PRA un mezzo di pubblicità dichiarativa.
Conclusioni:
- Il trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati si perfeziona anche oralmente, con il consenso traslativo delle parti;
- la forma scritta, tuttavia, è indispensabile per ottemperare l'obbligo di trascrizione nei pubblici registri.
- le risultanze del PRA sono di natura presuntiva, pertanto possono essere vinte con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale;
- il venditore del veicolo, in caso di omessa trascrizione dell'acquirente entro sessantagiorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, può adire l'Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale, subordinatamente al valore del veicolo) per ottenere il trasferimento coattivo della proprietà del bene, ossia il riconoscimento con sentenza dell'avvenuta vendita all'acquirente e la trascrizione della medesima al PRA.