L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Dott. Simone Rossi
L'art. 111 Cost., al sesto comma, prevede l'unico caso in cui è disposto espressamente l'obbligo di motivazione con riguardo ad un'intera categoria di atti.
Ed invero, la norma in questione dispone che: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". Pertanto, l'obbligo di motivazione - ad eccezione dei decreti, per i quali gli artt. 135, comma 4, c.p.c e 125, comma 3, c.p.p escludono tale obbligo - esso riguarda tutti gli atti decisori emanati dall'autorità giudiziaria, ovvero sia quelli giurisdizionali in senso proprio, sia quelli che non rientrano in tale categoria e che, nonostante ciò, devono essere motivati in virtù di altre specifiche disposizioni costituzionali. Il riferimento è agli artt. 13, 14 e 15 Cost., con riguardo ai provvedimenti limitativi della libertà personale, della libertà di domicilio e della libertà di corrispondenza, nonché dell'art. 21 relativo al sequestro della stampa.
Considerata la posizione gerarchica nel sistema delle fonti - che considera l'obbligo di motivazione del provvedimenti giurisdizionali a principio costitutivo del giusto processo - esso non può fare altro che condizionare la legislazione ordinaria con riguardo alla forma e alla sostanza dei provvedimenti giurisdizionali stessi.
Da ciò ne deriva, da un lato, l'illegittimità di ogni disposizione che, al contrario, esoneri il giudice dall'obbligo di motivazione costituzionalmente imposto; dall'altro, la necessità di integrare la legislazione attuale in modo da estendere tale obbligo anche con riguardo a quei provvedimenti rispetto ai quali non sia stabilito alcunché dalle disposizioni che li riguardino.
Inoltre tale principio, sebbene a prima vista possa apparire impossibile, è idoneo ad incidere sull'identificazione dei criteri cui va commisurata la completezza della motivazione. Ed invero, anche se la formulazione della norma non consenta di comprendere cosa debba intendersi per motivazione dei provvedimenti giurisdizionali nonché il motivo per cui essi debbano essere motivati, è sufficiente estendere l'analisi agli altri principi contenuti nel corpus costituzionale per dare una risposta al quesito.
In tal modo, è evidente che il significato dell'obbligo di motivazione si spiega mediante il collegamento con le altre norme che esprimono i principi fondamentali in materia di amministrazione della giustizia1.
Tra di esse vi rientrano le norme della Carta costituzionale relative al diritto di difesa, all'indipendenza del giudice e alla sua soggezione alla legge: l'obbligo di motivazione è finalizzato a rendere effettive tali garanzie rendendo possibile il controllo sulla loro effettiva operatività e, pertanto, rimane esso stesso influenzato nel suo contenuto dalla natura, dalla funzione e dal modo in cui le stesse trovano applicazione nell'ambito del singolo processo (2).
Più nel dettaglio, non vi è dubbio che il diritto di difesa ex art. 24 Cost prevede il potere della parte di sottoporre al giudice le sue argomentazioni, di sollevare le eccezioni che sono nella sua disponibilità, di utilizzare i mezzi di prova; in altre parole, di svolgere una complessa attività processuale. Tuttavia, ciò non avrebbe senso se il giudice non fosse poi tenuto a chiarire, mediante la motivazione, su quali prove ha basato il proprio convincimento, quali sono le argomentazioni sulle quali è riuscito a pervenire a determinate affermazioni o per quale motivo si sia determinato ad una ricostruzione giuridica non prospettata dalle parti e se egli abbia veramente giudicato iuxta alligata et probata.
Parimenti, il principio di indipendenza, di cui all'art. 104 Cost., e quello di soggezione del giudice alla legge ex art. 101 Cost., potranno considerarsi concretamente realizzati solamente allorquando il giudice dimostri quali siano esattamente le norme considerate idonee a regolare una determinate fattispecie e quali siano state le ragioni che lo hanno spinto ad attribuire loro un certo significato, ma anche quando questa dimostrazione sia ispirata a criteri di oggettiva razionalità (3).
Pertanto, si può concludere che il significato costituzionale dell'obbligo di motivazione non può considerarsi esattamente se si prescinde dalle sue implicazioni con gli altri principi di cui esso rappresenta un complemento indispensabile e che le stesse implicazioni impongono di valutarlo non soltanto dal punto di vista meramente ontologico, bensì anche sotto l'aspetto dimensionale del suo contenuto minimo necessario (4).
Rappresenta un corollario di quanto sino esposto il principio che riconosce carattere sussidiario al principio suddetto rispetto agli altri principi costituzionali riguardanti alla giurisdizione "nel senso che la sua applicazione costituisce una condizione di effettività di tali altri principi sul piano della concreta attuazione della giustizia" (5) .
Tuttavia, considerate tale premesse, l'obbligo ex art. 111 Cost., nonostante la sua imperativa formulazione, ha determinato dei problemi interpretativi dal punto di vista funzionale, comportando l'insorgenza di notevoli divergenze di vedute6.
Ad ogni buon conto, la rilevanza costituzionale della motivazione della decisione giudiziaria induce a ritenere che il legislatore costituzionale abbia voluto perseguire quattro obiettivi fondamentali:
la conoscibilità da parte del cittadino "giudicato" dei motivi e delle ragioni su cui si fonda un provvedimento incidente sulla sua posizione giuridica;
quale corollario: consentire alle parti l'individuazione dei vizi della sentenza in vista dell'eventuale formulazione dei motivi di impugnazione e al giudice dell'impugnazione un più agevole controllo sulla fondatezza del gravame e, per le sentenze della Corte di Cassazione, una finalità sempre interna al sistema giurisdizionale e coessenziale alla funzione nomofilattica nell'ottica di un maggior valore del "precedente" e di un futuro adeguamento dei giudici al principio di diritto affermato (funzione c.d endoprocessuale);
come già osservato, la migliore garanzia di vigenza di altri principi costituzionali in materia di esercizio della funzione giurisdizionale, la terzietà ed imparzialità del giudice;
quale corollario: la garanzia per tutti i cittadini di un controllo esterno e diffuso dell'esercizio del potere giurisdizionale in un'ottica di trasparenza della funzione giurisdizionale (c.d funzione extraprocessuale della motivazione).
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1) Cfr. EVANGELISTA S., voce Motivazione della sentenza civile, in Enc. Diritto, XXVII, Milano, p. 158.
2) Ibidem.
3) Cfr. EVANGELISTA S., voce Motivazione della sentenza civile, cit., p. 158.
4) Ibidem.
5) TARUFFO M., L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra Diritto Comune e Illuminismo, cit., che considera l'obbligo costituzionale di motivazione strettamente connesso al principio dell'indipendenza (rectius: dell'imparzialità) del giudice "in ordine alla singola controversia decisa", al principio della soggezione del giudice alla legge (o di legalità della decisione) ed alla garanzia della difesa.
6) Sul punto PIZZORUSSO A., Garanzia costituzionale dell'azione, in Digesto civile, Torino, p. 612