L'ARBITRATO NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN AMBITO MARITTIMO
Avv. Filomena Masi
L'arbitrato è il mezzo ideale e preferenziale per la risoluzione di controversie afferenti traffici marittimi e può essere rapidamente definito come lo strumento mediante il quale le parti si accordano per deferire ad arbitri la risoluzione dei propri conflitti.
Dato il genere, la specie di arbitrato marittimo si configura quando lo stesso ha ad oggetto questioni di diritto nautico, ossia in presenza di una connessione tra la res litigiosa e il fenomeno della navigazione, industria o il traffico marittimo.
La preferenza per questo strumento è dato principalmente dal fatto che i traffici marittimi sono per lo più internazionali e quindi le eventuali controversie potrebbero creare problemi di individuazione in primis del giudice competente ed in secundis della legge applicabile.
Le parti preferiscono scegliere l'arbitrato piuttosto che adire un'autorità giudiziaria in primo luogo perché sono assai restie a sottoporsi alla giurisdizione dello Stato della propria controparte. L'arbitrato si presenta, invece, come una sede "neutrale", nella quale nessuna delle parti gode del vantaggio di "giocare in casa", avvalendosi di norme processuali e sostanziali con le quali la controparte ha scarsa familiarità.
La seconda ragione è che in molte giurisdizioni non esistono organi specializzati per le controversie marittime sicché eventuali giudici nazionali investiti di tali controversie potrebbero non avere una conoscenza specifica ed approfondita del settore e delle sue particolari regole operative.
Il ricorso all'arbitrato consente, invece, alle parti di scegliere il giudicante in funzione della sua specifica esperienza e specializzazione, che lo rendono più idoneo a risolvere controversie con problematiche tecniche, contrattuali e normative del tutto particolari.
Da ultimo, ma non per importanza, le parti preferiscono ricorrere all'arbitrato in quanto gli organi giurisdizionali statali sono legati al rispetto di norme di procedurali rigide e complesse, che possono, specialmente in relazione a controversie di natura commerciale, risultare inutili o inadeguate o addirittura controproducenti rispetto alle esigenze delle parti stesse.
Come noto, i vantaggi dell'arbitrato marittimo sono dati dalla celerità della decisione rispetto ai tempi della giurisdizione statale, dalla competenza specifica dei giudicanti (arbitri) nella materia del contendere, dall'efficacia della sentenza arbitrale (lodo) equiparata a quella della sentenza civile, e dalla maggiore autonomia conferita alle parti di decidere le regole del procedimento.
Tali motivazioni, valide per l'arbitrato in generale, valgono anche per il settore del diporto nautico, ovvero del c.d. "yachting law" come viene denominato negli ordinamenti di common law.
L'applicazione dell'arbitrato al mondo dello yachting è un fenomeno già ampiamente diffuso sia in ambito internazionale, dove è sempre più frequente la previsione di un arbitrato all'interno dei formulari e contratti maggiormente utilizzati, sia sul piano nazionale, il ricorso all'arbitrato è molto praticato soprattutto con riguardo al settore della compravendita o costruzione di megayachts.
L'arbitrato marittimo per taluni aspetti rappresenta una species settoriale rispetto al genus dell'arbitrato commerciale internazionale, poiché da esso trae la propria disciplina giuridica ma se ne differenzia per la natura delle fonti, per la peculiarità dei rapporti sostanziali che costituiscono l'oggetto delle dispute, nonché per le specifiche esigenze e pratiche commerciali proprie del settore dei traffici marittimi internazionali.