LA TUTELA GIURIDICA DEI SOFTWARE

01.06.2021

Dott. Luca Mariani

Attualmente è pacifico che lo sviluppo e la produzione dei software siano cresciuti a livelli esponenziali e gli interessi economici in gioco siano divenuti sempre più rilevanti.

La dottrina e la giurisprudenza, nel corso del tempo, hanno dato diverse definizioni del "programma per elaboratore". Tuttavia, la definizione più completa e universalmente accolta in dottrina è quella fornita nel 1984 dal World Intellectual Property Organization, secondo il quale si tratterebbe di "espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito) capace direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito od un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione".

Il software è stato inteso ed equiparato ad un prodotto dell'ingegno immateriale, inserito tra le opere letterarie protette dal diritto di autore1.

Tuttavia, stante l'assenza di un quadro giuridico completo su tutto il territorio dell'Unione Europea, la Commissione Europea ritenne necessaria una direttiva finalizzata a conferire tutela giuridica ai programmi per elaboratori

Molto più discussa risulta la possibilità di una sua brevettabilità: nonostante la concessione della tutela brevettuale sia opportuna, a livello pratico la situazione appare incerta e richiedente particolare attenzione da parte del legislatore.

Peraltro, occorre considerare che la Convenzione di Monaco sul Brevetto europeo del 5 ottobre del 1973 introdusse il divieto di brevettazione del software in quanto tale. Pertanto, la scelta della protezione mediante il diritto di autore venne preferita rispetto a quella brevettuale, al fine di evitare un sistema eccessivamente protezionistico2.

Infatti, il diritto di autore, da un lato, garantisce al titolare dell'opera di godere dei benefici del proprio lavoro e degli investimenti connessi; dall'altro, non conferisce monopoli che ostacolerebbero lo sviluppo della ricerca tecnica,

Venne pertanto emanata la Direttiva 91/250/CEE che ha dettato la prima specifica protezione normativa uniforme sul territorio dell'Unione europea, equiparando il software ad un'opera intellettuale ed inserendolo tra le opere tutelabili dal diritto di autore.

Tuttavia, tale protezione si rivelò inadeguata ad ostacolare duplicazioni in "fotocopia": è stato infatti ritenuto che "questi prodotti non violano la legge sul diritto di autore a tutela del software, in quanto spesso i confini tra la forma e il contenuto dei programmi per elaboratore non sono facilmente delineabili"3.

Parallelamente alla controversa questione della brevettabilità del software, un importante passo in avanti verso un sistema di brevetti omogenei è stato compiuto con l'adozione del "Brevetto comunitario".

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1) FUMAGALLI G., La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto di autore, Padova, 2005, p. VIII

2) In tal senso ZINCONE A, Come prevenire le problematiche inerenti alla utilizzazione del software, 1996, in Diritto di autore, p.380

3) DAL POGGETTO P., La questione della brevettabilità del software fra esigenze di sviluppo tecnologico e vincoli giuridici, 1996, in Informatica e diritto, p. 235