L'IRREPERIBILITA' DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

01.12.2021

Avv. Deborah Di Carlo

Il sig. Mevio con un primo testamento olografo dispone in favore dei due nipoti, Tizio e Caio una serie di beni mobili e immobili. Il testamento è redatto in due originali, uno dei quali viene consegnato ai nipoti. Successivamente Mevio distrugge l'originale in suo possesso e redige un nuovo testamento in cui designa Sempronia quale sua erede universale e a cui rilascia una procura per alienare i beni ereditari. Alla morte di Mevio i due nipoti, Tizio e Caio, rivendicano i beni promessi, ma Sempronia afferma che non ne hanno più alcun diritto, poiché il primo testamento è stato distrutto da Mevio stesso. Tizio e Caio insistono affermando che è irrilevante la distruzione del primo testamento alla luce del secondo originale in loro possesso, quindi sopravvivono le disposizioni testamentarie originali, incompatibili con la nomina di Sempronia.

Occorre analizzare il caso ponendosi come difensori di Mevia.

La questione è relativa alla rilevanza di altri originali di un testamento olografo, quando l'originale in possesso del de cuius è stato da questi distrutto.

Il testamento olografo, disciplinato dall'art. 602 c.c., è redatto, datato e sottoscritto interamente a mano dal testatore. Ai sensi dell'art. 684 c.c. "distruzione del testamento olografo", la distruzione, lacerazione, o cancellazione del testamento del tutto o in parte equivale alla revoca dello stesso. Difatti nell'art. 684 c.c. si presume la volontà del testatore di revocare le disposizioni contenute nel testamento, salvo provare che la distruzione, lacerazione o cancellazione siano avvenute per mano di persona diversa dal testatore. La distruzione del testamento fa si che questo sia ormai irreperibile. Alla luce della recente giurisprudenza l'irreperibilità di un testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non aveva intenzione di revocarlo. (Cass. n. 22191 del 2020)

In virtù delle suddette considerazioni è possibile affermare che la pretesa di Tizio e Caio risulta infondata nonostante questi siano in possesso di un originale del discusso testamento olografo e che di conseguenza restano salve le nuove disposizioni testamentarie di Mevio in favore di Sempronia.