IL DIRITTO POTESTATIVO DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

31.01.2021

Dott.ssa Deborah Di Carlo

Qual è il termine entro cui esercitare il diritto potestativo conferito dalla clausola dell'art. 1456 cc?

La risoluzione del contratto può intervenire per effetto di una sentenza del giudice (ope iudicis) oppure di diritto (ope legis) nei tre casi espressamente indicati dal codice civile: 1) clausola risolutiva espressa; 2) diffida ad adempiere; 3) termine essenziale.

Il caso riguarda la società Alfa spa (locatrice) e la società Beta srl (conduttrice) che il 4 aprile 2003 stipulavano un contratto di locazione di albergo con il quale Beta si obbligava al pagamento dei canoni locativi e alla stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile e a copertura del rischio di furto e incendio dell'immobile locato. Inoltre le parti pattuivano che Alfa potesse avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cc nel caso in cui Beta non avesse adempiuto all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa. Il 22 settembre 2018, 15 anni dopo la stipulazione del contratto di locazione, Alfa comunicava a Beta la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa per risolvere il contratto, poiché Beta non avevo adempiuto all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa.

La risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cc è una clausola contrattuale con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una determinata obbligazione, specificamente indicata, non venga adempiuta.

Quando, come nel caso in esame, in un contratto figura una clausola risolutiva espressa, la risoluzione non consegue immediatamente all'inadempienza, ma si verifica soltanto quando la parte non inadempiente, avendo deciso di esercitare il diritto potestativo conferitole dalla clausola, comunichi all'altra parte che intende avvalersene, risolvendo il contratto. Inoltre la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'art. 1456 cc differisce ontologicamente dall'ordinaria domanda ai sensi dell'art. 1453 cc ( risoluzione per inadempimento per colpa) sia per quanto riguarda il petitum-perché con la domanda ai sensi dell'art. 1456 cc si chiede una sentenza dichiarativa, mentre con quella ex art. 1453 cc si chiede una sentenza costitutiva, sia per quanto concerne la causa petendi-perché nella domanda ex art. 1456 cc il fatto costitutivo è la violazione della clausola risolutiva espressa mentre nella domanda ex art. 1453 cc il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole.

Nel caso in esame, la clausola risolutiva espressa ha conferito alla locatrice, la società Alfa spa, il potere di risolvere di propria iniziativa il contratto, superando, difatti, la necessità di una valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cc; sono le parti stesse ad aver valutato ex ante, nel determinare il contenuto della clausola, gli inadempimenti ritenuti da essi sufficientemente gravi da comportare la risoluzione del contratto di locazione di albergo.

Il diritto potestativo conferito alla società Alfa è, però, soggetto al regime di prescrizione ex art. 2934 cc e ss, non rientrando tra i diritti indisponibili indicati nell'art. 2934 co.2 cc.

In generale, ai sensi dell'art. 2934 cc, la prescrizione estintiva produce l'estinzione del diritto soggettivo per inerzia del titolare stesso che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Il presupposto della prescrizione è, quindi, l'inerzia del titolare, ma non si può parlare di inerzia quando il diritto non può essere fatto valere. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato.

Nel caso di specie, il diritto potestativo derivante dalla clausola risolutiva espressa poteva essere fatto valere dalla società Alfa spa con il verificarsi dell'inadempimento dell'obbligo di stipula del contratto di assicurazione, in considerazione del tempo materialmente utile per la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile (art. 1917 cc) e a copertura del rischio di furto e incendio dell'immobile locato.

Inoltre, il diritto potestativo conferito dall'art.1456 cc si estingue per prescrizione ai sensi dell'art. 2946 cc, con il decorso di 10 anni, ove il titolare sia rimasto inerte oppure non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cc.

In conclusione, alla luce della disamina normativa effettuata, può affermarsi che la pattuizione per cui la società Alfa spa, conduttrice nel contratto di locazione con la società Beta srl, può avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc, conferisce alla conduttrice il potere di risolvere di propria iniziativa il contratto nel caso di inadempimento di Beta dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile e a copertura del rischio di furto e incendio dell'immobile locato. Il suddetto diritto potestativo è soggetto al regime di prescrizione ordinario, ovvero 10 anni, ai sensi dell'art. 2946 cc.

In considerazione della data di stipulazione del contratto di locazione (4 aprile 2003) con contestuale pattuizione della clausola risolutiva espressa, la società Alfa spa è divenuta titolare del suddetto diritto potestativo dal momento della stipulazione del contratto e il termine di prescrizione è iniziato a decorrere immediatamente, dovendosi considerare solo il tempo materialmente utile alla sottoscrizione di una polizza assicurativa.

Di conseguenza la società Alfa spa avrebbe dovuto comunicare alla società Beta srl la propria volontà di avvalersi della clausola ex art. 1456 cc entro il mese di aprile 2013, ovvero entro i successivi 10 anni e non, come è stato fatto, il 22 agosto 2018, quando ormai il diritto potestativo era prescritto da ben 5 anni. Ciò comporta che, decorso il termine di 10 anni, la società Alfa spa non aveva più il diritto conferitogli ex art. 1456 cc, in quanto estintosi per prescrizione ai sensi dell'art. 2946 cc.