L'ESDEBITAZIONE DEL FALLITO TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA
Dott.ssa Lucia Sessa
L'esdebitazione è il beneficio che può essere concesso al fallito, al termine della procedura fallimentare e consiste nella liberazione dai debiti non estinti, purché sussistano particolari requisiti.
La chiusura della procedura, infatti, determina la cessazione degli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito, nonché la cessazione delle conseguenti incapacità personali. Specularmente, una volta chiuso il fallimento, i creditori (fino a quel momento inibiti dalla possibilità di intraprendere azioni individuali stante la pendenza della procedura concorsuale) non integralmente soddisfatti con il fallimento possono agire contro il fallito onde tentare di recuperare il proprio credito residuo. I vari creditori del fallito, invero, dichiarato chiuso il fallimento, riacquistano piena libertà d'azione per ottenere la parte non soddisfatta dei loro crediti, per capitale e interessi (1). Questo implica per il fallito un grave ostacolo alla possibilità di riprendere un'attività economica, giacché i guadagni realizzati sono suscettibili di essere aggrediti dai creditori non totalmente soddisfatti. In sostanza, in seguito alla chiusura del fallimento, in presenza di debiti non estinti, ogni successivo guadagno o acquisto del debitore viene ad essere gravato dal peso di tali debiti. Inoltre, i debiti residui si trasmettono ai suoi eredi.
Per far fronte a questi inconvenienti, è stato introdotto l'istituto dell'esdebitazione, che rappresenta l'eccezione rispetto al principio generale contenuto nell'art. 120 l. f. e, come all'inizio anticipato, consiste nella liberazione del fallito, dopo la chiusura della procedura concorsuale, senza l'integrale pagamento di tutti i creditori, dei debiti residui. Il beneficio non può essere concesso qualora i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte. L'esdebitazione produce i seguenti effetti:
I creditori che hanno partecipato al fallimento (cd. creditori concorsuali) perdono ogni diritto di agire nei confronti del fallito per la parte di credito rimasta insoddisfatta;
I creditori che pur vantando un credito anteriore al fallimento non hanno partecipato alla procedura, non avendo presentato domanda di insinuazione, potranno agire nei confronti del fallito per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Per ottenere il beneficio dell'esdebitazione devono sussistere particolari requisiti. Secondo quanto disposto dalla legge fallimentare (2), infatti, può accedere al beneficio solo il fallito persona fisica. Egli deve essere considerato "meritevole", deve cioè non essersi reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti dei creditori e deve aver collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa; non deve aver violato l'obbligo di consegna al curatore fallimentare della corrispondenza inerente i rapporti rilevanti per il fallimento; non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non deve aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il procedimento per ottenere l'esdebitazione resta sospeso fino all'esito di quello penale.
Secondo quanto stabilito dalla legge fallimentare, il beneficio può essere concesso dal Tribunale (3) previo ricorso presentato dal debitore, contestualmente all'emissione del decreto con cui viene dichiarata la chiusura del fallimento oppure entro un anno dalla chiusura della procedura. In sostanza, al fine di ottenere il beneficio dell'esdebitazione è necessario essere tempestivi, in quanto, decorso il termine di un anno dalla chiusura del fallimento non sarà più possibile chiedere di essere ammessi al beneficio. Il Tribunale decide dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 142 l. f. e dopo aver assunto i pareri (obbligatori ma non vincolanti) del curatore fallimentare e del comitato dei creditori. Contro il decreto di accoglimento o di rigetto del ricorso possono proporre reclamo, entro 10 giorni, alla Corte d'Appello competente, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il Magistrato del Pubblico Ministero e qualunque interessato, in ossequio alle regole previste dall'art. 26 l. f.
In ogni caso, sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso e restano esclusi dal beneficio dell'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Gli eredi del fallito godono indirettamente del beneficio dell'esdebitazione, con la conseguenza che non dovranno rispondere dei debiti insoddisfatti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno accettano l'eredità. I crediti oggetto di esdebitazione, dunque, non saranno esigibili neanche nei confronti degli eredi del fallito.
Con il d. lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'esdebitazione (4) così come concepita dalla legge fallimentare. Fermo restando gli effetti del beneficio, la sua concessione è estesa al debitore inteso in accezione più ampia, quindi, sia esso un professionista ovvero un imprenditore che esercita un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando sia quale persona fisica sia quale persona giuridica o altro ente collettivo, con esclusione, dunque, soltanto dello Stato e degli enti pubblici (5).
Le condizioni per l'ottenimento del beneficio sono stabilite dall'art. 280 d. lgs. n. 14/2019 che, in sostanza, sono le stesse previste dall'art. 142 l. f., con la differenza che il debitore non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per chiedere l'esdebitazione e che il procedimento resta sospeso anche nel caso in cui, oltre ad avere un procedimento penale in corso per uno dei reati inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa, è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 159/2011.
Se il debitore è una società o comunque un ente collettivo, le condizioni stabilite dall'art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono stati modificati i termini per l'accesso al beneficio, infatti, salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi almeno tre anni dall'apertura della procedura o al momento della chiusura della stessa, se antecedente. Tale termine è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi. Alla luce della nuova disciplina, il termine per proporre reclamo contro il decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza è ampliato a trenta giorni.
Tutto ciò posto, è opportuno, a parere di chi scrive, precisare che il d. lgs. n. 14/2019 sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020 (salvo per alcuni articoli) ma, causa emergenza Covid-19, tale termine è differito più volte, da ultimo con il d. l. n. 118/2021. Attualmente, l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è il 16 maggio 2022. Da tutto ciò consegue che la disciplina introdotta nel 2019 non è ancora in vigore e che per ottenere il beneficio dell'esdebitazione bisogna fare ancora riferimento a quanto disposto con la legge fallimentare.
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1) Art. 120 legge fallimentare.
2) Art. 142 legge fallimentare.
3) Art. 143 l. fallimentare e successive modificazioni.
4) Cfr. artt. 278 e ss. d.lgs. n. 14/2019.
5) Cfr. per la definizione di debitore art. 1, comma 1 d.lgs. n. 14/2019.