DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE IN UN CASO DI OMICIDIO STRADALE: COME COGLIERE LE SFUMATURE TRA I DUE ELEMENTI

01.11.2020

Dott.ssa Deborah Di Carlo

Tizio, di ritorno da una festa, guidava in uno stato psico-fisico alterato dall'assunzione di alcol in orario notturno; guidando contromano a velocità sostenuta in una strada laterale senza illuminazione, investiva Caia che, procedeva a piedi, e decedeva sul colpo. Subito dopo Tizio fuggiva, ma veniva fermato poco più avanti dalla polizia locale che rilevava un tasso alcolemico pari a 0,9 g/l.

La fattispecie ravvisabile è quella dell'art. 589 bis c.p. "omicidio stradale", con l'aumento di pena previsto dall'art. 589 ter c.p. per la fuga del conducente.

Il reato di omicidio stradale, introdotto dall'art. 1 della L. n. 41/2016, costituisce un'autonoma figura di reato e non una fattispecie circostanziata del comune reato di omicidio colposo.

Nell'ipotesi in cui si contesti al soggetto di essersi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone, dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza perde la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. Da ciò consegue che è necessario applicare la disciplina del reato complesso (art. 84 cp), escludendo la disciplina generale del concorso di reati (Cass, VI, n. 26857/2018).

Il reato complesso (art. 84 c.p.) si configura quando uno dei reati perde la propria autonomia per l'identità dell'elemento oggettivo (rappresentato dalla condotta dell'agente e dal suo risultato) e dell'elemento soggettivo (consistente nella volontà cosciente diretta alla realizzazione del fine perseguito). Per aversi reato complesso è necessario che una norma di legge operi una fusione criminosa di fatti costituenti reati autonomi; si tratta di una unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati fra loro differenti. Di conseguenza il delitto di omicidio stradale, con circostanza aggravante della guida in stato di ebrezza, non può concorrere con la contravvenzione (art. 186 C.d.S), in applicazione della disciplina del reato complesso (Cass., IV, n. 144/2018). Un'interpretazione precedente alla L. n. 41/2016 ravvisava un concorso di reati nell'ipotesi di reato colposo con l'aggravante della violazione del Codice della Strada, quando tale violazione implicava già un illecito contravvenzionale. A seguito dell'introduzione della legge sull'omicidio stradale non si può non aderire a tale interpretazione, pena la violazione del principio del ne bis in idem. La giurisprudenza ha chiarito che la legge del 2016 ha introdotto, quindi, un reato complesso, assorbente quelli relativi alle aggravanti che non possono essere contestati separatamente al conducente. In sostanza, colui che causa, come Tizio, un incidente mortale, mentre guida in stato di ebbrezza, ora risponde solo di omicidio stradale, sia pure nella forma aggravata prevista proprio nei casi di abuso di alcolici.

Occorre ora analizzare l'elemento soggettivo riconducibile a tale fattispecie di reato; in particolare si configura la colpa cosciente. La differenza tra il dolo eventuale e la colpa cosciente risiede nella previsione del fatto di reato, nell'atteggiamento mentale che l'agente ha nei confronti della verificazione dell'evento. Brevemente, infatti, si ha dolo eventuale quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità della verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale; in questo modo sul piano del giudizio controfattuale si può affermare che il soggetto non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita, neppure, se avesse avuto contezza del sicuro verificarsi dell'evento stesso. Quindi il soggetto accetta il rischio di cagionare l'evento. La colpa cosciente, invece, si configura quando la volontà dell'agente non sia protesa verso l'evento; la verificabilità dell'evento resta un'ipotesi astratta, non percepita come concretamente realizzabile. Quindi il soggetto agisce con il convincimento di poter evitare l'evento. Al fine di una corretta distinzione fra i due occorre comprendere se l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata, aderendo psicologicamente ad essa. Per tale motivo l'indagine giudiziaria può fondarsi su una serie di indicatori: a) la lontananza dalla condotta tenuta da quella dovuta; b) la personalità dell'agente; c) la durata dell'azione; d) il fine della condotta; e) la probabilità di verificazione dell'evento; f) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; g) il contesto lecito o illecito. Da tutti questi elementi si può dedurre se il soggetto si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita se avesse avuto contezza del sicuro verificarsi dell'evento, in questo la morte di Caia.

Il caso in esame è molto simile ad una fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il dolo eventuale dell'imputato che, avendo imboccato con la propria auto una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione non avrebbe potuto ignorare e, pertanto accettare, il rischio di gravi conseguenze, anche per la propria incolumità (Cass, Sez. IV, n. 14663/18). Alla luce di quanto sopra si configura una colpa cosciente e non un dolo eventuale. Infatti, nonostante la condotta di Tizio si discosti da quella doverosa, poiché in violazione del C.d.S. (per guida in stato di ebrezza, guida nel senso di marcia opposto e alta velocità), egli non poteva avere contezza del rischio (per sé e l'altrui incolumità) e quindi ignorarlo deliberatamente, a causa della scarsa luminosità. Per questi motivi è possibile riscontrare una colpa cosciente come elemento soggettivo del reato di omicidio stradale nel caso di specie.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte è possibile concludere che si configura, a carico di Tizio, il reato di omicidio stradale (art. 589 bis) con una pena non inferiore a 5 anni comminata ai sensi dell'art. 589 ter, a causa della fuga successiva alla morte di Caia; inoltre per i reati degli artt. 589 bis e 590 bis il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente anche con sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 c.p.p.