DIFFORMITA' DELL'OPERA APPALTATA: LA RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

01.12.2021

Avv. Deborah Di Carlo

Nel maggio 2018 il Sign. Tizio commissiona alla Società Beta s.p.a. il rifacimento del pavimento della sua abitazione. Al momento della consegna Tizio si accorge, però, che il pavimento presenta delle imperfezioni e denuncia immediatamente il fatto a Beta. Questa riconosce la presenza dei difetti e prospetta un incontro per discuterne; al suddetto incontro, però, non segue alcun intervento.

Successivamente, un tecnico incaricato da Tizio stima i danni da questo subiti per un ammontare di € 30.000,00. Tre anni dopo la scoperta dei vizi, nel giugno 2021, Tizio invia a Beta una richiesta di risarcimento danni. Beta contesta la pretesa affermando che il diritto di Tizio è ormai prescritto.

La questione è capire se Tizio può ancora agire in giudizio nei confronti di Beta per ottenere un risarcimento danni.

Il caso inerisce l'ipotesi contemplata dall'art. 1667 c.c. "Difformità e vizi dell'opera". In particolare l'appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi e difformità dell'opera realizzata, mentre il committente deve denunciare eventuali vizi all'appaltatore entro 60gg dalla scoperta, ma la denuncia non è necessaria ove l'appaltatore riconosca la presenza dei vizi ai sensi dell'art. 1495 co.2; infine l'azione del committente nei confronti dell'appaltatore si prescrive nei due anni successivi alla consegna del bene.

L'appaltatore che si attiva per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi e che, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 14815 del 2018).

Inoltre il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667 c.c., implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente; inoltre la responsabilità dell'appaltatore stesso sussiste anche se questi, ammessa l'esistenza del vizio, contesta o nega in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere. (Cass. n. 2733 del 2013)

Nel caso in esame la Beta s.p.a. dopo la tempestiva denuncia dei vizi ne riconosce l'esistenza; infatti si attiva immediatamente per rimuoverli, proponendo un incontro e tenendo di fatto una condotta assimilabile ad un riconoscimento tacito dei vizi stessi. In questo modo non si nova l'originaria obbligazione gravante su Beta e si svincola il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza.

Il comportamento concludente tenuto da Beta rende quindi superflua la denuncia tempestiva da parte di Tizio committente e pertanto non viene meno la responsabilità di Beta per i vizi dell'opera realizzata.

Pertanto è possibile affermare che Tizio può ancora agire nei confronti della società Beta s.p.a. per ottenere un risarcimento danni in virtù della responsabilità della società appaltatrice che aveva riconosciuto il vizio tre anni prima al momento della segnalazione da parte di Tizio, non potendosi questa appellare al termine decadenziale dei due anni.