PUBBLICAZIONE SUL BLOG? DIFFAMAZIONE AGGRAVATA ex ART. 595, c. 3, c.p.
Dott.ssa Deborah Di Carlo
Quali rischi si corrono nel pubblicare o commentare in modo offensivo i contenuti di un blog?
Il caso riguarda l'ipotesi in cui un soggetto offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone e facendo riferimento ad un fatto determinato.
In particolare Tizio scrive un articolo raccontando di aver visto Sempronio, suo conoscente, che maltrattava il suo cane, evidenziando la cattiveria e la crudeltà di Sempronio. L'articolo, inerente a un fatto infamante e non vero, perché Sempronio all'epoca dei fatti era fuori per lavoro, viene pubblicato sul blog animalista Alfa creato da Mevia e riceve commenti degli utenti che infamano Sempronio e ne inneggiano la morte.
Le condotte offensive e penalmente rilevanti sono quella di Tizio, autore dell'articolo, quella di Mevia, creatrice e amministratrice del blog e quella degli utenti che hanno commentato l'articolo di Tizio.
I soggetti sopra elencati hanno leso la reputazione di Sempronio.
Nell'art. 595 cp la reputazione è intesa come il senso di dignità personale nell'opinione degli altri; l'oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona. Del resto il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dall'opinione che gli altri hanno del suo nome e decoro. Deve ravvisarsi il delitto di diffamazione quando si lede il diritto all'identità personale mediante offesa alla reputazione. La diffamazione è un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione diffamante e, dunque, nel caso di frasi lesive immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. Gli elementi configuranti la diffamazione, oltre alla presenza di soggetti attivi, all'offesa alla reputazione, alla comunicazione con più persone, sono l'indicazione di un fatto determinato (in questo caso il maltrattamento dell'animale) e l'elemento soggettivo, ovvero la volontà cosciente insita nella consapevolezza dell'attitudine offensiva della condotta.
A questo punto la prima condotta penalmente rilevante da analizzare è quella di Mevia, creatrice del blog animalista Alfa. In tema di diffamazione "il blogger" risponde del delitto di diffamazione nella forma aggravata, ai sensi dell'art. 595 co. 3 cp sotto il profilo dell'offesa arrecata <<con qualsiasi altro mezzo di pubblicità>>, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito; ciò accade quando il blogger, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione. Tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione di commenti diffamatori (Cass. Sez. V, n. 12546/2019). Mevia, infatti, in quanto creatrice e amministratrice del blog può decidere quali contenuti far condividere con il proprio mezzo di comunicazione. Il fatto che non solo abbia autorizzato la pubblicazione, ma non abbia provveduto a rimuovere l'articolo al sopraggiungere dei commenti degli utenti, corrobora la sua posizione di soggetto attivo nel reato di diffamazione nella forma aggravata.
Le ulteriori condotte penalmente rilevanti e lesive della dignità e della reputazione di Sempronio sono quelle di Tizio, autore dell'articolo e quelle degli utenti del blog. Tali due condotte sembrano essere in concorso ai sensi dell'art. 110 cp per il reato di diffamazione aggravata. Gli elementi strutturali del concorso di persone nel reato sono classificabili da un punto di vista oggettivo e soggettivo. Sotto il profilo oggettivo: pluralità di soggetti, realizzazione di una fattispecie monosoggettiva di reato, contributo causale di ciascun concorrente; sotto il profilo soggettivo, invece, in ciascun concorrente devono coesistere coscienza e volontà del reato e coscienza e volontà di realizzarlo in concorso con altri.
In particolare Tizio nella stesura del suo articolo non si è limitato a riportare i fatti per dovere di cronaca, sincerandosi dell'identità del loro autore, ma ha basato il tutto su una presunzione, corroborata da commenti inopportuni e diffamatori inerenti alla persona di Sempronio.
In tema di diffamazione spesso si invoca il diritto di critica; un diritto che si concretizza nell'espressione di un giudizio che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo. I limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 2 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza dell'espressione. Di conseguenza tali limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta.
Il ragionamento sopra esposto porta ad affermare che Tizio risponderà del delitto di diffamazione ex art. 595 co. 3 cp in concorso con Mevia, per aver scritto un articolo in cui, non solo raccontava un fatto inerente a un soggetto diverso da quello indicato, ma inveiva nei confronti di Sempronio invadendo la sua sfera personale e ledendone la reputazione, non limitandosi eventualmente alla denuncia di maltrattamenti sugli animali.
Per quanto concerne, invece, la condotta degli utenti che, commentando il racconto di Tizio, offendono Sempronio e ne inneggiano la morte, è possibile affermare che si tratta di concorso di persone nel reato di diffamazione aggravata. Dalla lettura del racconto emergono chiaramente i toni polemici, denigratori e offensivi rivolti a Sempronio (non ai maltrattamenti in senso lato) e gli utenti commentando contro Sempronio e la sua persona non hanno denunciato un gesto riprovevole ma leso la dignità e la reputazione di Sempronio stesso. In questo modo essi hanno concorso alla realizzazione della fattispecie criminosa del reato di diffamazione aggravata con coscienza e volontà, realizzando difatti un concorso di persone nel reato ex art. 110 cp.
Del resto la diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595 co. 3 cp, in quanto commessa con altro messo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio (Cass. n. 6785/2015). La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca integra l'ipotesi del 595 co.3 cp, poiché una simile condotta è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di utenti (Cass n. 4873/2017).
Alla luce della disamina fattuale, normativa e giurisprudenziale è possibile affermare che le condotte penalmente rilevanti sono quelle di Mevia, Tizio e utenti commentatori. Essi risponderanno rispettivamente di diffamazione aggravata ex art. 595 co.3 cp, in quanto creatrice e amministratrice del blog, e di concorso nel reato proprio ex art. 110 cp nel reato di diffamazione aggravata in quanto soggetti (Tizio e altri utenti) utilizzatori della bacheca del blog animalista capace di raggiungere un numero indeterminato di utenti e diffondere un messaggio denigratorio, offensivo e lesivo della dignità di Sempronio.
Infine proprio a garanzia della posizione di Sempronio occorre ricordare che in tema di diffamazione tramite internet ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre la querela, occorre fare riferimento ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui il contenuto lesivo è stato immesso sul web.