CONVIVENZA DELL'EX CONIUGE? REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

01.01.2022

Avv. Deborah Di Carlo

Tizio chiede la revoca dell'assegno di mantenimento da lui dovuto in favore della moglie Caia da cui è separato da diverso tempo. A fondamento della domanda afferma che Caia ha dato vita a un nuovo nucleo familiare, ovvero ha instaurato una convivenza more uxorio con un'altra persona.

In veste di legale di Caia si potrebbe impostare una difesa partendo dall'art. 156 c.c. rubricato "effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi".

L'obbligo di reciproca assistenza morale e materiale dei coniugi è differente dal mantenimento del coniuge separato privo di mezzi. Parliamo della stessa natura assistenziale ma di diversi presupposti. Nel primo caso, infatti, si parla del dovere generale come effetto del matrimonio, mentre nel secondo caso l'obbligo sorge a seguito di un duplice accertamento giudiziale costitutivo, ovvero l'intollerabile prosecuzione della convivenza e l'impossibilità per uno dei coniugi di sostenersi da solo e mantenere il medesimo tenore di vita.

L'instaurazione di una nuova famiglia implica il venir meno del presupposto per la riconoscibilità dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge, a prescindere dalla connessione con il modello di vita caratterizzante la precedente convivenza (Cass. 2018).

Per poter parlare di convivenza more uxorio, al fine della conservazione o meno del diritto all'assegno di mantenimento, occorre distinguere il semplice rapporto occasionale e dalla famiglia di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e duratura che può portare alla cessazione dell'assegno; si presume, infatti, che in caso di convivenza stabile la disponibilità economica sia in comune. Salva la facoltà per il coniuge beneficiario dell'assegno di provare che convivenza non influisca in melius sulla propria condizione economica e reddituale.

In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, la Sig.ra Caia potrà continuare ad avere diritto all'assegno di mantenimento, solo provando che la propria relazione, seppur stabile e qualificabile come convivenza more uxorio, non influisca in alcun modo sulla propria condizione economica e reddituale.