COME AVVIENE LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

01.09.2021

Dott.ssa Lucia Sessa

Il libro secondo del Codice Civile contiene le norme che regolano la cd. successione mortis causa, invero, se la morte costituisce un fatto naturale, la disciplina delle sue conseguenze è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore (1).

La successione mortis causa consiste nel subentro di un soggetto (successore o avente causa) a un altro soggetto (autore o dante causa) nella titolarità di una o più situazioni giuridiche soggettive, attive e passive. Essa trova la sua ratio nell'esigenza di evitare che determinate situazioni giuridiche divengano all'improvviso prive di titolare, pertanto, il subentro del successore ha effetti retroattivi al tempo della morte del de cuius.

Nel nostro ordinamento due sono le disposizioni che in modo tassativo segnano i confini del diritto successorio:

  •  L'art. 457 c.c.: "L'eredità si devolve per legge o per testamento";
  • L'art. 458 c.c., che sancisce il cd. divieto dei patti successori: "... è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Ciò posto, occorre distinguere tra successione legittima, successione testamentaria e successione necessaria.

La successione legittima svolge funzione suppletiva, giacché trova luogo quando manca quella testamentaria; in sostanza, quando non vi è testamento, o quando attraverso il testamento si è disposto solo di una parte del patrimonio, è la legge che individua i possibili successori del de cuius. Tali soggetti sono il coniuge, i figli, i discendenti dei figli, i parenti entro il sesto grado e, allorché questi manchino o non vengano alla successione, lo Stato (2). La chiamata all'eredità avviene contestualmente per tutti i cd. successibili al momento dell'apertura della successione, invece la delazione spetta per categorie di successibili in relazione al rapporto di parentela con il defunto. La regola è che il parente prossimo esclude il remoto, fermo restando le deroghe previste dal legislatore nelle ipotesi di concorso tra diverse categorie di successibili (3): l'ipotesi principale e più frequente nella pratica è quella del coniuge e dei figli; ma degna di nota è anche l'ipotesi di concorso dei fratelli e/o delle sorelle con il coniuge e gli ascendenti, in mancanza di uno o più figli del defunto.

La successione testamentaria si fonda sul testamento. Il testamento, è un atto revocabile (può essere revocato dal suo autore in ogni momento della propria vita) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. È, quindi, nel rispetto del divieto dei patti successori, l'unico strumento attraverso il quale è possibile disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte. La libertà di disporre dei propri beni attraverso il testamento non è illimitata, ma trova il suo limite nella tutela di determinati soggetti detti legittimari (4). Con il testamento, infatti, il testatore può disporre soltanto della cd. quota disponibile del proprio patrimonio, avendo cura di riservare una quota, cd. indisponibile o di legittima, ai legittimari. È in questo contesto che trova applicazione la disciplina della successione necessaria, che costituisce un limite per la successione legittima e per quella testamentaria, giacché tutela i diritti riservati, per l'appunto, ai legittimari. In sostanza, la successione necessaria svolge funzione limitatrice e correttiva della volontà del defunto: quest'ultimo non può liberamente disporre del suo intero patrimonio, ma deve necessariamente riservarne una parte ben determinata agli eredi legittimari. La restante parte del patrimonio può essere assegnata a chiunque. I legittimari sono eredi necessari non nel senso che devono necessariamente acquistare l'eredità, ma nel senso che ad essi deve essere inderogabilmente riservata una parte del patrimonio (5). Il diritto alla quota di legittima è però validamente disponibile e rinunciabile purché l'atto di disposizione o di rinuncia sia posto in essere dopo l'apertura della successione, altrimenti integrerebbe una fattispecie di patto successorio vietato. I legittimari sono il coniuge del defunto, i figli e gli ascendenti6 (esclusi solo dal concorso con un figlio o un discendente). Se alla morte del de cuius si accertasse che i legittimari sono stati pretermessi o lesi (cioè non è stato attribuito loro nulla o gli è stato attribuito meno di quanto loro spetti), questi mediante l'azione di riduzione potrebbero agire in giudizio, entro il termine di prescrizione decennale, al fine di conseguire la quota di legittima loro spettante, ossia potrebbero chiedere al Giudice l'emissione di un provvedimento che ordini di ridurre le attribuzioni disposte a favore di altri chiamati e di terzi, per riequilibrare e integrare la quota di legittima. Se il legittimario vince la causa, ma il beneficiario non restituisce spontaneamente i beni, dovrà essere esercitata, sempre nei suoi confronti, anche l'azione di restituzione.

La lesione dei diritti dei legittimari può essere attuata oltre che con le disposizioni testamentarie anche con atti di donazione effettuati in vita dal de cuius, che attribuiscono a terzi beni per un valore superiore alla quota disponibile (7), in quanto la donazione è considerata dal legislatore quale anticipo sulla successione e, pertanto, soggiace agli stessi strumenti di impugnazione cui è soggetto il testamento, l'azione di riduzione e l'azione di restituzione. Attraverso l'azione di riduzione, quindi, è possibile ricostruire l'asse ereditario depauperato da una o più donazioni che abbiano leso la quota di legittima che spetta ai legittimari e va proposta contro il donatario. Se il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha, nel frattempo, ceduto a terzi i beni ricevuti in donazione, il legittimario può chiedere ai successivi proprietari la restituzione del bene, sempre che il donatario non abbia altri beni sui quali soddisfare le proprie ragioni e purché non siano passati venti anni dalla donazione. L'azione di restituzione si prescrive, infatti, trascorsi venti anni dalla donazione, indipendentemente dalla circostanza che il donante sia ancora in vita o meno (8).

Alla morte di una persona, i possibili successori devono sincerarsi dell'esistenza o meno di un testamento, per subentrare al defunto secondo i modi dallo stesso stabiliti o, in mancanza, secondo i modi previsti dalla legge. Nel primo caso, il Notaio, alla notizia del decesso provvede subito a informare i successori circa i loro diritti e gli adempimenti necessari per attuare i meccanismi di successione. In caso di dubbio sull'esistenza o meno di un testamento i successori potranno effettuare una ricerca presso il Consiglio Notarile Distrettuale del territorio dell'ultimo domicilio del defunto. In ogni caso, entro un anno dalla morte del de cuius, in presenza di un attivo ereditario superiore a € 100.000,00, beni immobili o diritti reali su fabbricati o terreni, dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate la cd. dichiarazione di successione, cui dovrà seguire il pagamento delle imposte dovute.

Entro dieci anni dall'apertura della successione, deve compiersi l'accettazione dell'eredità (9.) Questa può essere espressa, cioè contenuta in un atto ricevuto dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, oppure può essere tacita, cioè desunta da uno o più comportamenti che confermano la volontà di accettare e che non potrebbero essere posti in essere se non nella qualità di erede (ad esempio donare o vende un bene, soddisfare i creditori del defunto). Più in particolare, l'accettazione dell'eredità può essere di due tipi: pura e semplice o con beneficio d'inventario.

L'accettazione pura e semplice comporta la confusione del patrimonio ereditato con quello personale dell'erede, con la conseguenza che egli dovrà pagare i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio e i suoi creditori saranno legittimati ad attaccare i beni ereditati per soddisfare le loro pretese.

L'accettazione con beneficio d'inventario produce, invece, l'effetto di tenere distinto il patrimonio dell'erede da quello del defunto, con la conseguenza che l'erede sarà tenuto a pagare i debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto e i creditori del defunto potranno soddisfarsi con il patrimonio ereditario per primi rispetto ai creditori dell'erede.

L'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria per i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e gli enti non riconosciuti. Colui che intende accettare l'eredità con beneficio d'inventario deve sottoscrive apposita dichiarazione presso un Notaio o presso la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario dei beni oggetto di eredità. L'inventario può essere redatto mediante l'ausilio di un Notaio o di un Cancelliere nominato dal Tribunale. Se il chiamato all'eredità si trova nel possesso dei beni del defunto, l'inventario deve farsi nel termine di tre mesi dall'apertura della successione; invece, se il chiamato all'eredità non si trova nel possesso dei beni oggetto di eredità, può rendere la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto, con la conseguenza che resa la dichiarazione, l'inventario dev'essere fatto entro tre mesi dall'accettazione. Quando l'inventario precede da dichiarazione d'accettazione, questa deve necessariamente essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario.

Spesso ricevere un'eredità equivale a incrementare il proprio patrimonio, altre volte, quando le passività sovrastano l'attivo ereditario e accettare l'eredità significa farsene carico, il chiamato all'eredità, cd. delato, può scegliere di rinunciare all'eredità con atto notarile o con una dichiarazione, sempre espressa e formale, presso la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione (10). Gli effetti della rinuncia sono retroattivi, cioè risalgono al momento dell'apertura della successione, per cui il suo autore è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità. Un altro effetto della rinuncia è l'accrescimento delle singole quote spettanti ai coeredi che avrebbero concorso con il rinunciante se avesse accettato, salva l'applicazione delle norme sulla rappresentazione; naturalmente se il rinunziante è l'unico chiamato, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.

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1 Perlingieri P., Manuale di diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., 2014, pag 1239.

2 Art. 565 c.c.

3 Stanzione P., Manuale di diritto privato, Torino, Giappichelli Editore, 2013, pag. 892 e ss.

4 Perlingieri P., Manuale di diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., 2014, pag 1239 e ss.

5 Stanzione P., Manuale di diritto privato, Torino, Giappichelli Editore, 2013, pag. 919 e ss.

6 Art. 536 c.c.

7 Art. 555 c.c.

8 Art. 480 c.c.

9 Art. 563 c.c.

10 Art. 519 c.c.