VALIDITA' DELLA CLAUSOLA CLAIMS MADE A FRONTE DI UN ILLECITO PROFESSIONALE ANTERIORE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DI CUI L'ASSICURATO NON ERA A CONOSCENZA
Dott.ssa Deborah Di Carlo
Da un punto di vista causale i contratti possono distinguersi in commutativi e aleatori; nei primi le parti stabiliscono a priori, sin dalla stipulazione, vantaggi e svantaggi reciproci, mentre nei secondi non è possibile stabilire quale parte sarà svantaggiata dall'operazione e quale ne trarrà beneficio. I contratti possono essere aleatori per loro natura (contratti di assicurazione) o per volontà delle parti (contratto di vendita con futuro raccolto). Per aversi contratto aleatorio è necessario che l'alea, intesa come rischio cui i contraenti si espongono, investa e caratterizzi il negozio nella sua interezza fin dalla sua formazione; cosicché, per la natura stessa del negozio o per specifiche pattuizioni stabilite dalle parti, divenga radicalmente incerto il vantaggio economico in relazione al rischio al quale le parti si espongono. Non è necessaria la bilateralità dell'alea, potendosi considerare aleatorio anche un contratto in cui l'alea sia a carico esclusivo di una delle parti. L'importante è che l'alea caratterizzi il contratto sin dalla sua formazione, in modo che, in relazione al rischio cui si espongono i contraenti, divenga incerto, per uno o per tutti, il vantaggio economico perseguito; ciò implica che non ricorre contratto aleatorio quando ciascuna delle parti, all'atto del perfezionamento, abbia avuto la possibilità di valutare il proprio rispettivo vantaggio e sacrificio. Non sono aleatori, ai sensi dell'art. 1467, co.2, c.c., i contratti ove si verifica un'alea normale, ovvero un rischio ragionevolmente prevedibile, usando la normale prudenza attinente a quell'affare. Inoltre, ai contratti aleatori non si applicano le norme sulla risoluzione per eccessiva onerosità (1469 c.c.) e sulla rescissione per lesione (1448 c.c.).
La disciplina generale per l'assicurazione in tema di responsabilità civile, detta "Loss Occurrence", disciplinata dall'art. 1917 c.c., statuisce che l'assicurazione copra i danni derivanti da fatti illeciti accaduti durante la vigenza dell'assicurazione stessa anche se la denuncia è successiva. In deroga a tale disciplina le SSUU del 2016 prima e del 2018 poi hanno ammesso la validità delle clausole "on claims made", pure e miste. La clausola pura prevede che l'assicurazione copra tutti i danni di cui il soggetto è venuto a conoscenza durante la copertura, anche se commessi prima; mentre nella clausola mista la copertura assicurativa opera quando sia il fatto illecito che la pretesa risarcitoria intervengono entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati dalle parti. Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola di claims made, l'assicuratore e l'assicurato pervengono ad una definizione convenzionale della nozione di sinistro, rilevante ai fini dell'art. 1917 c.c., che viene fatta coincidere solo con le richieste risarcitorie per danni avanzate dal terzo e non più con il comportamento del danneggiante-assicurato generativo di responsabilità (a differenza della fattispecie tipica dell'art. 1917 c.c.). Si tratta, dunque, di un contratto che introduce una deroga alla nozione di sinistro disciplinata dal codice. Una deroga pienamente lecita in quanto non incidente su una norma cogente, poiché l'art. 1917 c.c. non figura tra le disposizioni dichiarate inderogabili dall'art. 1932 c.c. Inoltre, tale deroga vale a modificare la struttura del contratto a tal punto da potersi parlare di contratto atipico ed è pienamente lecita, in quanto rivolta a realizzare un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.
Le SSUU n. 22437/2018, hanno chiarito che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made", quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo di assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza dell'art. 1322, co. 2, c.c. Occorrerà, però, verificare, ai sensi dell'art. 1322, co.1, che la conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, risponda ai limiti imposti dalla legge. In particolare, tale analisi riguarda la causa concreta del contratto, sotto il profilo di liceità dell'assetto sinallagmatico rispetto agli interessi perseguiti dalle parti. Una verifica che non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, ma che investe anche la fase precontrattuale e quella di attuazione del rapporto; questo implica che la tutela invocabile dall'assicurato può applicarsi, in termini di effettività, su piani diversi, con l'attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. Da un punto di vista causale la funzione svolta dal contratto aleatorio di assicurazione è la garanzia di un evento futuro e incerto.
Alla luce delle argomentazioni precedenti e analizzando il modello assicurativo sulla base dei dettami delle SSUU, è possibile affermare la piena validità della clausola di claims made pura sottoscritta dal soggetto quando questi non era a conoscenza dell'illecito. Infatti, la mancata conoscenza dell'illecito anteriore alla sottoscrizione impedisce al soggetto di valutare un proprio eventuale vantaggio al momento della sottoscrizione e ostare, così, con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia debba riguardare un evento futuro e incerto.