AVVOCATO SPECIALISTA: RISVOLTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AVVOCATO
Dott.ssa Lucia Sessa
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 163/2020 (regolamento che introduce modifiche al decreto ministeriale n. 144/2015 recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'art. 9 l. n. 247/2012), con vigore al 27 dicembre 2020.
In estrema sintesi, agli avvocati è riconosciuta la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. Inoltre, il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal CNF in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione individuati dal menzionato decreto. In seguito alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, la Presidente del CNF ha dichiarato: «è un passaggio molto importante per l'avvocatura, per il processo di qualificazione dell'avvocato e per i cittadini che avranno maggiori elementi per orientare le scelte di assistenza e di patrocinio».
La questione, invero, presenta risvolti interessanti in tema di responsabilità civile dell'avvocato, in quanto comporta una maggiore tutela per l'assistito. È noto, infatti, che dal rapporto che intercorre tra avvocato e cliente scaturiscono precisi obblighi, la cui violazione può dar luogo a responsabilità del professionista (1). In Italia si è iniziato seriamente a discutere sul tema della responsabilità civile dell'avvocato negli ultimi vent'anni. Il nostro sistema culturale e sociale, prima che giuridico, ha sempre protetto determinate categorie di professionisti dagli attacchi provenienti dall'esterno e infatti fino a pochi anni fa i casi di responsabilità civile dell'avvocato erano relativamente rari, invece, negli ultimi tempi si è assistito a un significativo incremento di vicende giudiziarie che hanno riguardato gli avvocati, citati in giudizio al fine di risarcire i clienti per i danni assertivamente cagionati, e quindi la materia è diventata oggetto di elevato e diffuso interesse pratico.
Il parametro di riferimento della responsabilità professionale è quello della diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma c.c. e, quindi, in linea generale, l'avvocato risponde nei confronti dei clienti per i danni eventualmente provocati per colpa lieve (2). La colpa dell'avvocato, così come di ogni altro professionista, è racchiusa in un confronto tra il comportamento da questo concretamente posto in essere e il modello astratto del buon professionista che identifica la condotta normalmente idonea a garantire il corretto svolgimento dell'attività. In altri termini, è la differenza tra il comportamento tenuto dal professionista e quello esigibile secondo le regulae artis che consente di valutare, a posteriori, se l'attività posta in essere è tale da poter configurare un corretto adempimento dell'obbligazione assunta oppure un colposo inadempimento (3).
Fermo restando l'applicazione di tale disciplina, la responsabilità del professionista è attenuata e limitata ai sensi dell'art. 2236 c.c. alle sole ipotesi di dolo e colpa grave, qualora la prestazione richiesta implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. In sostanza, quando l'operazione implica la risoluzione di problemi particolarmente difficili, il professionista va ritenuto responsabile soltanto per l'errore grossolano (4). Più precisamente, si fa riferimento ai casi complessi sotto il profilo tecnico-giuridico, nei quali un esito positivo delle attività poste in essere si presenta come particolarmente aleatorio per il rilavante grado di incertezza dovuto all'assenza di soluzioni certe e condivise, per la novità della materia, per l'estrema contraddittorietà delle scelte possibili o per l'elevata incidenza di fattori esterni e non dominabili dal professionista. In queste situazioni spetta totalmente all'avvocato reperire un criterio che lo guidi nell'esatta valutazione dei fatti, nella costruzione della fattispecie come caso riconducibile a precise norme di diritto e nella scelta della condotta giudiziale o stragiudiziale da adottare (5).
Ne discende che, per affermare la responsabilità dell'avvocato, è necessario sottoporre il comportamento da egli tenuto ad un doppio grado di giudizio: il primo mira a stabilire la conformità della condotta del professionista al modello di professionista forense esperto ed avveduto; il secondo, è volto a verificare se nel caso interessato si dovessero risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso la responsabilità risulterebbe attenuata, richiedendosi per la sua imputazione la ricorrenza del dolo o della colpa grave (6).
In questo scenario si palesa come particolarmente interessante la disciplina delle specializzazioni forensi, recentemente modificata, in quanto, in materia di responsabilità civile del professionista, la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 16254/2012 ha avuto occasione di sottolineare che la diversità delle specializzazioni impone il diverso atteggiarsi della colpa, a seconda che ad affrontare un determinato problema tecnico sia o no il professionista specializzato nella materia trattata. Nel caso di avvocato specializzato, secondo la Suprema Corte, la diligenza esigibile dal professionista è una diligenza speciale e rafforzata. In altre parole, la condotta dell'avvocato specialista deve essere valutata con maggior rigore ai fini dell'accertamento della responsabilità. Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista è tenuto alla perizia e alla diligenza che è normale aspettarsi da tali soggetti.
La disciplina della responsabilità civile dell'avvocato sta conoscendo tutt'ora un momento di ampia espansione. D'altra parte, il grande aumento del numero degli avvocati e i sempre maggiori rischi di errori determinati dalla complessità del sistema hanno causato un progressivo decadimento della qualità professionale che giustifica rapporti sempre più tesi con gli assistiti (7), ed è per questo che le recenti tendenze giurisprudenziali hanno manifestato un maggior rigore verso il professionista. Al di là di quello che potrà essere il futuro prossimo della professione, vi è chi ritiene che più che attribuire nuovi e ulteriori titoli converrebbe rendere più trasparente il mercato della professione legale, permettendo davvero ai cittadini di capire, al di là delle etichette, chi sa fare bene il proprio lavoro e chi no (8). Ma questo, ad avviso di chi scrive, succederà solo quando il numero degli avvocati tornerà ad essere proporzionato rispetto alle esigenze del mercato.
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1) Marinelli D., Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, Milano, Cesi Multimedia srl, 2014, pag. 5.
2) Anceschi A., Inadempimenti e responsabilità civile, penale e disciplinare dell'avvocato. La disciplina sul compenso professionale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, pag. 68.
3) Falco G., La responsabilità professionale dell'avvocato. Principi, fattispecie, casistica, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2017, pag. 43 e ss.
4) Basso A.M., La responsabilità dell'avvocato. La difesa "positiva" e "negativa" tra diritti e doveri, Milano, Key Editore, 2015, pag. 19.
5) Bartolini F., La responsabilità dell'avvocato, Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2012, pag. 115.
6) Falco G., La responsabilità professionale dell'avvocato. Principi, fattispecie, casistica, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2017, pag. 51.
7) Doria P., La responsabilità professionale civile dell'avvocato, luglio/2020, https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/496-la-responsabilita-professionale-civile-dell-avvocato .
8) Comoglio P., Specializzazioni forensi: in G.U. la nuova disciplina, dicembre/2020, https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/12/14/specializzazioni-forensi-in-g-u-la-nuova-disciplina .