AVVISI ESPLORATIVI DELLA P.A. E ACCESSO AGLI ATTI: E LA MIA PRIVACY?

01.02.2020

Avv. Filomena Masi

In una società come quella di oggi dove, da un lato, la Pubblica Amministrazione deve garantire il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione e, dall'altro, vi è tutto un mondo di liberi professionisti che fanno domanda su tutto il territorio nazionale alla ricerca di un incarico, sempre più difficile sta divenendo il bilanciamento di interessi tra chi si sente ingiustamente escluso e, pertanto, vuole accedere ai cv dei colleghi al fine di verificare la correttezza della selezione e chi, invece, vuole proteggere i propri dati.

Il caso che si vuole analizzare è quello dell'avviso esplorativo per il conferimento di un incarico. Si rammenta a noi stessi che la costituzione di un elenco, la c.d. "short list" non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, posto che l'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale di qualsivoglia natura presso l'Ente.

Il conferimento di tali incarichi ex lege costituisce, infatti, esercizio di una scelta discrezionale dell'Autorità politica. Orbene, se tanto è vero in merito alle short list, a maggior ragione varrà nei casi di avvisi esplorativi, stadio ancora precedente all'avviso pubblico di costituzione di short list, il cui scopo è solo quello di raccogliere manifestazioni di interesse e permettere all'Ente di conoscere se nel proprio territorio, nel proprio bacino di competenza, sul territorio nazionale, vi siano le professionalità ricercate per un dato progetto o per la propria difesa in giudizio.

A sostegno di quanto sinora argomentato è possibile richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale, in casi simili a quello oggi prospettato, ritiene legittimo il diniego di accesso agli atti in difetto di "quel nesso di necessaria strumentalità che deve avvincere la richiesta di ostensione rispetto al documento cui si intende accedere": infatti, nella fase iniziale, la procedura non ha carattere comparativo, in quanto la commissione si limita a verificare il possesso, da parte dei singoli candidati, dei requisiti richiesti dalla normativa (sentenze nn. 4838 del 2017 e 5119 del 2018 - quest'ultima di riforma della precedente decisione del Tar Lazio; nello stesso senso la decisione del 6 ottobre 2016 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi; cfr. anche la sentenza del Tar Lazio n. 2628 del 2018).

Non v'è chi non veda che se tanto vale per le selezioni a maggior ragione dovrà essere nei casi di formazione di short list, vieppiù nei casi di semplice raccolta di curricula, laddove non vi è alcuna graduatoria ma i nominativi sono indicati in ordine alfabetico.

Giova ribadire che, ai fini dell'istanza di accesso documentale ex lege 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Chi viene scartato da un concorso pubblico, perché ritenuto non idoneo, ha diritto di conoscere titoli, curricula e meriti degli altri candidati, nonché le ragioni di preferenza accordate dalla Commissione ad alcuni piuttosto che ad altri. Si tratta di un interesse più che legittimo, anche se esercitato per scopi puramente personali ed egoistici, solo in questa ipotesi, l'interesse del candidato ad accedere agli atti amministrativi è meritevole di tutela e, quindi, gli spetta la possibilità di verificare le "carte segrete" del concorso, senza che gli altri candidati possano lamentare una invasione della loro privacy.

Nel caso di specie, invero, non essendo dinanzi ad alcun concorso pubblico, la richiesta di violare la privacy è del tutto immotivata, e non meritevole di accoglimento. Il richiedente, a parere di chi scrive, non possiede, dunque, alcun interesse diretto, concreto e attuale e, nel bilanciamento di interessi contrapposti richiesto alla Pubblica Amministrazione, non potrà che essere preferito il diritto degli altri soggetti alla riservatezza dei propri dati personali e sensibili raccolti in conseguenza all'avviso esplorativo, tutelandoli, quindi, da eventuali divulgazioni degli stessi.

Si sottolinea, infine, che non si può operare una scelta generica e astratta, ma bisogna valutare caso per caso le situazioni giuridiche che vengono in considerazione: verificando l'effettività e la concretezza del collegamento dell'accesso al documento con la dichiarata esigenza di tutela (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5718), in quanto il diritto alla riservatezza può essere sacrificato solo qualora estremamente necessari, e non è questo il caso.

In via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso occorre comunque salvaguardare l'interesse alla riservatezza mediante modalità alternative che utilizzino, ad esempio, la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documenti, che si dichiarino fermamente intenzionati a mantenere l'anonimato, o che, invece, si avvalgano dell'assenso delle persone di volta in volta indicate nei documenti in questione (Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524). 

Consequentialiter sarà necessario oscurare nome, sesso, indirizzo, numero di telefono, nominativi degli Studi Professionali e quant'altro qualificabile come dato personale.