ART. 2 COST: L'ANCORA DELLA COSTITUZIONE

01.03.2021

Avv. Federica Longo

Avv. Filomena Masi

L'art. 2 della nostra Carta costituzionale può essere rappresentato come un'ancora, rappresenta, infatti, un ancoraggio fondamentale per l'evoluzione e la tutela di ciò che noi definiamo "diritto inviolabile dell'uomo".

Esso attribuisce il carattere di diritto fondamentale anche ad altre libertà e valori personali non espressamente tutelati dalla Costituzione che, per i mutati costumi sociali, richiedono un riconoscimento pari a quello dei diritti espressamente delineati, come ad esempio il diritto alla riservatezza informatica.

Il principio generale di fondo è il libero sviluppo della personalità e questo principio è in grado di integrare le singole norme costituzionali sui diritti.

Da poco insidiata, una delle prime pronunce della Corte costituzionale ha riguardato proprio l'articolo in commento, affermando che "Con l'articolo 2 la Costituzione [...] eleva a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana, diritti che appartengono all'uomo inteso come essere libero" (sent. 11/1956).

Successivamente, è stata la stessa Corte che, nel richiamare l'art. 2, ha attribuito rango costituzionale ad ulteriori diritti fondamentali riconosciuti in trattati e convenzioni internazionali.

In un primo momento è stata la volta della sessualità che, nella società dell'Assemblea Costituente, non godeva delle stesse tutele di oggi, bisogna attendere la fine degli anni '80 per avere sentenze che dichiaravano la sessualità come uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, e che il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana (sent. 561/1987).

Poi è stata la volta dell'identità personale, intesa come diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo (sent. 13/1994).

E via dicendo, fino ai diritti di nuova matrice, i diritti del nuovo millennio come il diritto alla riservatezza informatica, il diritto all'oblio, l'unione omosessuale etc.

Prima di concludere, un ultimo aspetto merita di essere sottolineato, l'aspetto della solidarietà sociale, la Costituzione ci chiede, ci impone un dovere di solidarietà politica, economica e sociale. Questo principio, lungi dall'essere un principio astratto, vincola i singoli cittadini, lo Stato ed il Legislatore e non è un caso che viene sancito in apertura della Costituzione perché, per il tramite dello stesso, è possibile poi andare ad esercitare a pieno tutti gli altri diritti inviolabili e fondamentali che la nostra Carta ci riconosce.

Il pensiero, infine, non può che ricadere sul volontariato che, come affermato dalla stessa Corte costituzionale è la più diretta realizzazione del principio di solidarietà̀ sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità̀, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità̀ che caratterizza la persona stessa (sent. 75/1992).