AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE DELLA PRODUZIONE DI IMPRESA: COSA PREVEDE LA NORMATIVA COVID-19?

01.05.2020

Dott.ssa Deborah Pascale

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito duramente la popolazione mondiale con ripercussioni, senza precedenti, non solo sul sistema sanitario nazionale ma, altresì, sulle imprese locali che, da un giorno all'altro, si sono viste abbassare le serrande e azzerare i guadagni.

Il Governo italiano ha cercato di conciliare le due esigenze, quella sanitaria e quella economica, introducendo una serie di disposizioni a sostegno delle aziende italiane.

L'art. 1, comma 1, lett. a), dpcm 22 marzo 2020, ha, infatti, previsto che "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto".

L'allegato 1, dpcm 22 marzo 2020, tramite l'utilizzo del codice ATECO, ha, quindi, elencato le attività autorizzate a proseguire la produzione e il commercio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett. d), comma 1, dpcm 22 marzo 2020, "restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) [attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali],previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa".

La comunicazione al Prefetto è richiesta, dunque, all'impresa, il cui codice ATECO non è ricompreso nell'allegato 1, ma le cui produzioni sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all'elenco dpcm 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Si fa comunque presente che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, ex artt. 75 e 76 del dPR 445/2000, punisce penalmente eventuali dichiarazioni mendaci.

Inoltre, ex art. 1, comma 1, lett. f), dpcm 22 marzo, "è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza".

Le imprese non ricomprese nelle ipotesi sopra citate si sono, quindi, trovate ad affrontare numerose difficoltà, non solo la possibilità di fallimento ma bensì l'assenza di qualsivoglia fonte di sostentamento economico.

Al fine di scongiurare tale eventualità, il d.l. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto la previsione di incentivi per le aziende che decidono di ampliare o riconvertire la produzione e, quindi, di realizzare dispositivi medici e/o di protezione individuale (c.d. DPI).

In tal senso, l'art. 5, del citato d.l., dispone che "... il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

[...]I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari".

L'art. 15, comma 1, d.l. 18/2020, prevede altresì che "è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni".

Isuccessivi commi precisano quali sono le caratteristiche tecniche ed i requisiti di sicurezza delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale prodotti e immessi in commercio nel corso dell'attuale situazione emergenziale, nonché il relativo iter procedurale autorizzativo da seguire.

L' art. 15, comma 2, d.l. 18/2020, dispone, infatti, che "i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti".

Il comma 3, infine, sancisce che "i produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti".

In sostanza, la validazione delle mascherine chirurgiche, così come definite dall'art. 15, comma 2, è di competenza dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), mentre per gli altri dispositivi, richiamati dall'art. 15, comma 3, la competenza è dell'INAIL, cui deve essere indirizzata l'autocertificazione.

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, l'art. 5, d.l. 18/2020, ha previsto l'istituzione di un fondo che eroga finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

Il citato fondo è gestito da Invitalia, l'Agenzia per lo sviluppo, soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario per l'Emergenza.

Le imprese possono, quindi, richiedere l'incentivo per attivare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19).

Con ordinanza n. 4 del 23.3.2020, recante "agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19", il Presidente del Consiglio ha specificato che "gli incentivi possono essere concessi a società di persone o di capitali ivi comprese le società cooperative e le società consortili di qualsiasi dimensione localizzate sull'intero territorio nazionale".

Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese devono: "a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese [...]; b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali; c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; d) essere in regime di contabilità ordinaria; e) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019.